Art. 5. 
 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese) 
1. L'individuazione dei lavoratori da  collocare  in  mobilita'  deve
avvenire  in   relazione   alle   esigenze   tecnico-produttive,   ed
organizzative del  complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei  criteri
previsti da contratti collettivi stipulati con  i  sindacati  di  cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi  contratti  nel
rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro; 
   a) carichi di famiglia; 
   b) anzianita'; 
   c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da  collocare  in  mobilita'
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo  9  ultimo  comma,  del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,
della legge 25 marzo 1983, n. 79. 
3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, e'  inefficace  qualora
sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o  in  violazione
delle  procedure  richiamate  all'articolo  4,  comma   12,   ed   e'
annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti  dal
comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione
per iscritto, il recesso puo' essere impugnato entro sessanta  giorni
dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta'  del  lavoratore
anche attraverso  l'intervento  delle  organizzazioni  sindacali.  Al
recesso  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del  quale  sia  stata
dichiarata l'inefficacia o l'invalidita'  si  applica  l'articolo  18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. 
4. Per ciscun lavoratore posto in mobilita'  l'impresa  e'  tenuta  a
versare alla gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno
alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo  37  della  legge  9
marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte
il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. 
Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza
del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia  formato  oggetto
di accordo sindacale. 
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla  Commissione
regionale  per  l'impiego,  procuri  offerte  di   lavoro   a   tempo
indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo  9  comma
1, lettera b), non  e'  tenuta  al  pagamento  delle  rimanenti  rate
relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento  di
mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto
il periodo in cui essi accettando le offerte procurate dalla  impresa
abbiano prestato lavoro. 
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo  la  fine  del
dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di  cui
all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese  successivo  a
quello del completamento del programma di cui all'articolo  1,  comma
2, nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato la  somma
che l'impresa e' tenuta a versare la somma 4 del presente articolo e'
aumentata di cinque punti percentuali  per  ogni  periodo  di  trenta
giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la  data  di
completamento del programma. 
Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal  secondo
comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.