Art. 6. 
(Lista  di  mobilita'  e  compiti  della  Commissione  regionale  per
                             l'impiego) 
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima  occupazione  sulla
base delle direttive impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentita la Commissione  centrale  per  l'impiego,
dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per  l'impiego  compila
una lista dei lavoratori  in  mobilita'  sulla  base  di  schede  che
contengono  tutte  le   informazioni   utili   per   individuare   la
professionalita' la preferenza per una  mansione  diversa  da  quella
originaria, la disponibilita' al  trasferimento  sul  territorio,  in
questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli
11, comma 2,  e  16  e  vengono  esclusi  quelli  che  abbiano  fatto
richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5. 
2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui  al
comma 1 ed inoltre: 
   a) assume ogni  iniziativa  utile  a  favorire  il  reimpiego  dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  in  collaborazione  con
l'Agenzia per l'impiego; 
   b) propone l'organizzazione da parte delle Regioni,  in  corsi  di
riqualificazione e di qualificazione professionale che  tenuto  conto
del livello di professionalita' dei lavoratori  in  mobilita',  siano
finalizzati ad agevolarne il reimpiego i lavoratori interessati  sono
tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali  ne  dispongano
l'avviamento; 
   c) promuovere le iniziative di cui al comma 4; 
   d) determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini  dell'avviamento
in mobilita'. 
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti  per  l'accesso  al  Fondo
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del  secondo  comma
dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  devono  dare
priorita'  ai  progetti  formativi  che  prevedono  l'assunzione  dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 
4.  Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la  Commissione
regionale per l'impiego,  puo'  disporre  l'utilizzo  temporaneo  dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere  o  servizi  di
pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto  legge  28
maggio 1981, n. 244, convertito, con  modificazioni  della  legge  24
luglio 1981,  n.  390  modificato  dall'articolo  8  della  legge  28
febbraio 1988, n. 86, convertito con  modificazioni  della  legge  20
maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo  1-bis  non
si applica interessata utilizzi i lavoratori per  un  numero  di  ore
ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di
mobilita' spettante al lavoratore ridotta del vento per cento. 
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi  tra  i  soggetti  di  cui
all'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge 27 febbraio 1985,  n.
49.