Art. 7. 
                      (Indennita' di mobilita') 
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4,  che
siano in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
hanno diritto ad una indennita' per  un  periodo  massimo  di  dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori  che  hanno  compiuto  i
cinquanta anni. L'indennita'  spetta  nella  misura  percentuale,  di
seguito  indicata,  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe  loro  spettato  nel
periodo immediatamente precedente  la  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro; 
   a) per i primi dodici mesi; cento per cento; 
   b) da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento. 
2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  la  indennita'  di
mobilita' e' corrisposta per un periodo di  massimo  di  ventiquattro
mesi elevato a trentasei  per  i  lavoratori  che  hanno  compiuto  i
quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i 
cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: 
   a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
   b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. 
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1o  gennaio
di ciascun anno, in  misura  pari  all'aumento  della  indennita'  di
contingenza dei lavoratori dipendenti. 
Essa non  e'  comunque  corrisposta  successivamente  alla  data  del
compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a  questa  data  non  e'
ancora   maturato   il   diritto   alla   pensione   di    vecchiaia,
successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. 
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per
un periodo superiore  all'anzianita'  maturata  dal  lavoratore  alle
dipendenze dell'impresa  che  abbia  attivato  la  procedura  di  cui
all'articolo 4. 
5.  I  lavoratori  in  mobilita'  che  ne  facciano   richiesta   per
intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi  in  cooperativa
in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la  corresponsione
anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei  commi  1  e  2,
detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31  dicembre
1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2  che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'  aumentata
di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale  di
mobilita' e comunque non superiore al numero  dei  mesi  mancanti  al
compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1,  e'
elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in
vigore della  presente  legge  e  quella  del  loro  collocamento  in
mobilita'. 
Le somme corrisposte a titolo  di  anticipazione  dell'indennita'  in
mobilita' sono cumulabili con il beneficio  di  cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
Tesoro, sono determinate le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi  a  quello  della
corrispondente, assuma una occupazione  alle  altrui  dipendenze  nel
settore privato o in quello pubblico, nonche'  le  modalita'  per  la
riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6. 
6.  Nelle  aree  di  cui  al  comma  2  nonche'   nell'ambito   delle
circoscrizioni o nel maggior  ambito  determinato  dalla  Commissione
regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto  superiore  alla
media nazionale  tra  iscritti  alla  prima  classe  della  lista  di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992,  che  al
momento della  cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto  un'eta'
inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla
legge per il  pensionamento  di  vecchiaia,  e  possano  far  valere,
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore  a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,  diminuita  del
numero di  settimane  mancanti  alla  data  di  compimento  dell'eta'
pensionabile  l'indennita'  di  mobilita'  e'   prolungata   fino   a
quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi
a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 
7. Negli ambiti di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che  al  momento  della
cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta'  inferiore  di  non
piu' di dieci anni rispetto a quella  prevista  dalla  legge  per  il
pensionamento di vecchiaia e possano far  valere,  nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i  superstiti,
un'anzianita'   contributiva   non   inferiore   a   ventotto   anni,
l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data  di  maturazione  del
diritto al pensionamento di anzianita'. Per i  lavoratori  dipendenti
anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 della societa' non opera- 
tive della Societa' di  Gestione  e  Partecipazioni  industriali  Spa
(GEPI) e della Iniziative  Sardegna  Spa  (INSAR)  si  prescinde  dal
requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non
puo' essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. 
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni  altra  prestazione  di
disoccupazione nonche' le indennita'  di  malattia  e  di  maternita'
eventualmente spettanti. 
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' ad  esclusione
di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione  anticipata  ai
sensi del comma 5, sono riconosciuti  d'ufficio  utili  ai  fini  del
conseguimento  del  diritto   alla   pensione   e   ai   fini   della
determinazione della  misura  della  pensione  stessa.  Per  i  detti
periodi il  contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla  base  della
retribuzione  cui  e'  riferito  il  trattamento   straordinario   di
intergrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la
copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla  gestione
di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti. 
10. Per i periodi di godimento dell'indennita'  di  mobilita'  spetta
l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del  decreto-
legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla  legge
13 maggio 1988, n. 153. 
11. I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti  nel
campo  di  applicazione   normativa   che   disciplina   l'intervento
straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge  9  marzo  1989,  n.  88,  un  contributo
transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni  assoggettate
al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro  la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di  aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di  paga  in
corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di  aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al
31 dicembre 1992;  i  datori  di  lavoro  tenuti  al  versamento  del
contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e
per i corrispondenti punti di aliquota  percentuale,  dal  versamento
del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo  1988,  n.
67, per la parte a loro carico. 
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata della 
normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione  involontaria,  in  quanto  applicabile  nonche'  alle
disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo  e'
a  carico  dell'istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4
comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno  inviate  le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma
10, nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3. 
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni. 
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni  nei  primi  tre
anni successivi a quello di entrata in vigore della  presente  legge,
il Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, adegua i  contributo  di  cui  al  presente
articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di  tali
gestioni.