Art. 8. 
             (Collocamento dei lavoratori in mobilita') 
1. Per i lavoratori in mobilita' ai fini del collocamento si  applica
il diritto di  precedenza  nell'assunzione  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 15 della legge 29 aprile  1949,  n.  264  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto  di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La  quota  di
contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista
per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e  successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso  del  suo  svolgimento,  il
predetto  contratto  venga  trasformato  a  tempo  indeterminato,  il
beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a
quello previsto dal comma 4. 
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia  di  limiti
di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della  legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed  integrazioni,
le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985,  n.  444.
Ai  fini  dei  predetti  avviamenti  le  Commissioni  regionali   per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di  collocamento,  la  percentuale  degli  avviamenti  da
riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi  del  comma
1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori  iscritti  nella
lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita'  di  retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta
per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta
al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per  un
numero di mesi superiore  a  dodici,  e  per  i  lavoratori  di  eta'
superiore a cinquanta anni, per un numero  superiore  a  ventiquattro
mesi, ovvero a trentasei mesi per le  aree  di  cui  all'articolo  7,
comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. 
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti  nella  lista  di  mobilita'
trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27  della  legge  12
agosto 1977, n. 675. 
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di  svolgere  attivita'  di
lavoro subordinato a  tempo  parziale,  ovvero  a  tempo  determinato
mantenendo l'iscrizione nella lista. 
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche' per
quelle dei periodi di  prova  di  cui  all'articolo  9,  comma  7,  i
trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 17, 11 comma 2 e  16
sono  sospesi.  Tali  giornate  non  sono  computate  ai  fini  della
determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate  pari  a  quello  dei  giorni
complessivi di spettanza del trattamento. 
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente  articolo  rientrano
nella sfera di applicazione dell'articolo  37  della  legge  9  marzo
1989, n. 88.