Art. 10. 
  1. L'art. 2427 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  2427  (Contenuto  della  nota  integrativa).   -   La   nota
integrativa  deve  indicare,  oltre  a  quanto  stabilito  da   altre
disposizioni: 
   1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del  bilancio,
nelle rettifiche  di  valore  e  nella  conversione  dei  valori  non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 
   2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando  per  ciascuna
voce:  il  costo;  le  precedenti   rivalutazioni,   ammortamenti   e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra  voce,
le  alienazioni  avvenuti  nell'esercizio;  le   rivalutazioni,   gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;  il  totale
delle rivalutazioni riguardanti le  immobilizzazioni  esistenti  alla
chiusura dell'esercizio; 
   3) la composizione delle voci 'costi di impianto e di ampliamento'
e 'costi di ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'',  nonche'  le
ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 
   4) le variazioni intervenute nella consistenza  delle  altre  voci
dell'attivo e del passivo; in particolare,  per  i  fondi  e  per  il
trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 
   5) l'elenco delle partecipazioni,  possedute  direttamente  o  per
tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona,  in  imprese
controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione,  la
sede, il capitale, l'importo  del  patrimonio  netto,  l'utile  o  la
perdita  dell'ultimo  esercizio,  la  quota  posseduta  e  il  valore
attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 
   6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e  dei
debiti di durata residua  superiore  a  cinque  anni,  e  dei  debiti
assistiti  da  garanzie  reali  su  beni   sociali,   con   specifica
indicazione della natura delle garanzie; 
   7) la composizione delle voci 'ratei e risconti attivi' e 'ratei e
risconti  passivi'  e  della   voce   'altri   fondi'   dello   stato
patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile,  nonche'  la
composizione della voce 'altre riserve'; 
   8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati  nell'esercizio  ai
valori iscritti nell'attivo dello stato  patrimoniale,  distintamente
per ogni voce; 
   9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie
sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine,  la
cui conoscenza sia utile per valutare la  situazione  patrimoniale  e
finanziaria della societa', specificando quelli  relativi  a  imprese
controllate,  collegate,  controllanti  e  a  imprese  sottoposte  al
controllo di queste ultime; 
   10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle  vendite  e
delle prestazioni secondo  categorie  di  attivita'  e  secondo  aree
geografiche; 
   11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art.
2425, n. 15), diversi dai dividendi; 
   12) la suddivisione degli interessi  ed  altri  oneri  finanziari,
indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti  obbligazionari,
a debiti verso banche, e altri; 
   13) la composizione delle voci 'proventi  straordinari'  e  'oneri
straordinari' del conto  economico,  quando  il  loro  ammontare  sia
apprezzabile; 
   14) la composizione delle voci numeri  24  e  25  dell'art.  2425,
indicando le ragioni della scelta effettuata; 
   15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 
   16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori  ed  ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 
   17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni
della societa' e il numero e il valore nominale  delle  nuove  azioni
della societa' sottoscritte durante l'esercizio; 
   18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni
e i titoli o valori simili emessi  dalla  societa',  specificando  il
loro numero e i diritti che essi attribuiscono.". 
(IV Direttiva, articoli 15, 21, 29, 34, 35, 39 e 43).