Art. 12. 
  1. L'art. 2429 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del  bilancio).  -  Il
bilancio deve essere  comunicato  dagli  amministratori  al  collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
  Il collegio sindacale deve  riferire  all'assemblea  sui  risultati
dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita', e  fare  le
osservazioni  e  le  proposte  in  ordine  al  bilancio  e  alla  sua
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della  deroga
di cui all'art. 2423, comma 4. 
  Il bilancio, con le  copie  integrali  dell'ultimo  bilancio  delle
societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo  bilancio  delle   societa'   collegate,   deve   restare
depositato in  copia  nella  sede  della  societa',  insieme  con  le
relazioni degli amministratori e  dei  sindaci,  durante  i  quindici
giorni che precedono l'assemblea, e finche'  sia  approvato.  I  soci
possono prenderne visione. 
  Il  deposito  delle  copie  dell'ultimo  bilancio  delle   societa'
controllate prescritto dal comma precedente puo'  essere  sostituito,
per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di  un  prospetto
riepilogativo  dei  dati  essenziali   dell'ultimo   bilancio   delle
medesime.".