Art. 14. 
  1. L'art. 2430 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2430 (Riserva legale).  -  Dagli  utili  netti  annuali  deve
essere dedotta una somma corrispondente almeno alla  ventesima  parte
di essi per costituire una riserva,  fino  a  che  questa  non  abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. 
  La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente  se
viene diminuita per qualsiasi ragione. 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".