Art. 15. 
  1. L'art. 2431 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2431 (Sovraprezzo delle azioni). - Le somme  percepite  dalla
societa' per l'emissione di azioni ad un  prezzo  superiore  al  loro
valore nominale non possono essere distribuite fino a che la  riserva
legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.".