Art. 18. 
  1. Dopo l'art. 2435 del codice civile e' inserito il seguente: 
  "Art. 2435-bis  (Bilancio  in  forma  abbreviata).  -  Le  societa'
possono redigere il bilancio in forma abbreviata  quando,  nel  primo
esercizio  o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi  non
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
    a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni  di
lire; 
    b) ricavi delle vendite e delle  prestazioni:  4.000  milioni  di
lire; 
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'. 
  Nel bilancio in forma abbreviata lo  stato  patrimoniale  comprende
solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con  lettere  maiuscole  e
con numeri romani,  con  separata  indicazione,  per  le  voci  C  II
dell'attivo e D del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre
l'esercizio  successivo.  Nella  nota  integrativa  sono  omesse   le
indicazioni richieste dai numeri 2), 3), 6), 9), 12), 13), 14),  15),
17) dell'art. 2427. 
  Le societa' che a norma di questo articolo redigono il bilancio  in
forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria  quando  per  il
secondo  esercizio  consecutivo  abbiano  superato  due  dei   limiti
indicati nel primo comma.". 
(IV Direttiva, articoli 11 e 27 cosi' come modificati dalla direttiva
   del Consiglio C.E.E. del 27 novembre 1984; articoli 12, 44 e 47).