Art. 20. 
  1. L'art. 2491 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2491 (Bilancio).  -  Il  bilancio  deve  essere  redatto  con
l'osservanza degli articoli da 2423 a  2431,  salvo  quanto  disposto
dall'art. 2435-bis. 
  Gli amministratori devono depositare nella sede sociale  copia  del
bilancio, con la relazione sulla  gestione,  almeno  quindici  giorni
prima dell'assemblea. 
  Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.".