Art. 21. 
  1. Il primo comma dell'art. 2403 del codice  civile  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Il collegio sindacale  deve  controllare  l'amministrazione  della
societa',  vigilare   sull'osservanza   della   legge   e   dell'atto
costitutivo  ed  accertare  la  regolare  tenuta  della  contabilita'
sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei  libri  e
delle  scritture  contabili  e  l'osservanza  delle  norme  stabilite
dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.". 
 
          Nota all'art. 21.
             - Per il nuovo testo dell'art. 2403 del codice civile si
          veda in nota all'art. 19.