Art. 3. 
  1. Dopo l'art. 2423 del codice civile e' inserito il seguente: 
  "Art. 2423-bis  (Principi  di  redazione  del  bilancio).  -  Nella
redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 
   1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza  e
nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; 
   2) si possono indicare esclusivamente gli  utili  realizzati  alla
data di chiusura dell'esercizio; 
   3) si deve tener conto dei proventi e degli  oneri  di  competenza
dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data  dell'incasso  o  del
pagamento; 
   4) si deve tener conto dei rischi e delle  perdite  di  competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
   5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle  singole  voci  devono
essere valutati separatamente; 
   6) i criteri di valutazione non possono essere  modificati  da  un
esercizio all'altro. 
  Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma  precedente
sono  consentite  in  casi  eccezionali.  La  nota  integrativa  deve
motivare la deroga e  indicarne  l'influenza  sulla  rappresentazione
della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria   e   del   risultato
economico.". 
(IV Direttiva, art. 31).