Art. 5. 
  1. L'art. 2424 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  2424  (Contenuto  dello  stato  patrimoniale).  -  Lo  stato
patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. 
ATTIVO: 
   A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,  con  separata
indicazione della parte gia' richiamata. 
  B) Immobilizzazioni: 
   I - Immobilizzazioni immateriali: 
    1) costi di impianto e di ampliamento; 
    2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 
    3) diritti di brevetto industriale  e  diritti  di  utilizzazione
delle opere dell'ingegno; 
    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
    5) avviamento; 
    6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
    7) altre. 
  Totale. 
   II - Immobilizzazioni materiali: 
    1) terreni e fabbricati; 
    2) impianti e macchinario; 
    3) attrezzature industriali e commerciali; 
    4) altri beni; 
    5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
  Totale. 
   III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,  per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro  l'esercizio
successivo: 
    1) partecipazioni in: 
      a) imprese controllate; 
      b) imprese collegate; 
      c) altre imprese; 
    2) crediti: 
      a) verso imprese controllate; 
      b) verso imprese collegate; 
      c) verso controllanti; 
      d) verso altri; 
    3) altri titoli; 
    4) azioni proprie, con  indicazione  anche  del  valore  nominale
complessivo. 
  Totale. 
  Totale immobilizzazioni (B); 
   C) Attivo circolante: 
   I - Rimanenze: 
    1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
    3) lavori in corso su ordinazione; 
    4) prodotti finiti e merci; 
    5) acconti. 
  Totale. 
   II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna  voce,  degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
    1) verso clienti; 
    2) verso imprese controllate; 
    3) verso imprese collegate; 
    4) verso controllanti; 
    5) verso altri. 
  Totale. 
  III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
    1) partecipazioni in imprese controllate; 
    2) partecipazioni in imprese collegate; 
    3) altre partecipazioni; 
    4) azioni proprie, con  indicazione  anche  del  valore  nominale
complessivo; 
    5) altri titoli. 
  Totale. 
   IV - Disponibilita' liquide: 
    1) depositi bancari e postali; 
    2) assegni; 
    3) danaro e valori in cassa. 
  Totale. 
  Totale attivo circolante (C). 
   D) Ratei e risconti, con  separata  indicazione  del  disaggio  su
prestiti. 
PASSIVO: 
   A) Patrimonio netto: 
   I - Capitale. 
   II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. 
   III - Riserve di rivalutazione. 
   IV - Riserva legale. 
   V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
   VI - Riserve statutarie. 
  VII - Altre riserve, distintamente indicate. 
   VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
   IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 
  Totale. 
   B) Fondi per rischi e oneri: 
   1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
   2) per imposte; 
   3) altri. 
  Totale. 
   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
   D) Debiti, con separata  indicazione,  per  ciascuna  voce,  degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
   1) obbligazioni; 
   2) obbligazioni convertibili; 
   3) debiti verso banche; 
   4) debiti verso altri finanziatori; 
   5) acconti; 
   6) debiti verso fornitori; 
   7) debiti rappresentati da titoli di credito; 
   8) debiti verso imprese controllate; 
   9) debiti verso imprese collegate; 
   10) debiti verso controllanti; 
   11) debiti tributari; 
   12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 
   13) altri debiti. 
  Totale. 
   E) Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione  dell'aggio  su
prestiti. 
  Se un elemento dell'attivo o del passivo  ricade  sotto  piu'  voci
dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia
necessario  ai  fini  della  comprensione  del   bilancio,   la   sua
appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. 
  In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie  pre-
state direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni,
avalli, altre garanzie  personali  e  garanzie  reali,  ed  indicando
separatamente, per ciascun tipo, le garanzie  prestate  a  favore  di
imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;  devono  inoltre  risultare
gli altri conti d'ordine.". 
(IV Direttiva, articoli 9, 13 e 14).