Art. 6. 
  1. Dopo l'art. 2424 del codice civile e' inserito il seguente: 
  "Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole  voci  dello  stato
patrimoniale).  -  Gli  elementi  patrimoniali  destinati  ad  essere
utilizzati   durevolmente   devono    essere    iscritti    tra    le
immobilizzazioni. 
  Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilite   dal   terzo   comma   dell'art.   2359    si    presumono
immobilizzazioni. 
  Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono  destinati  soltanto  a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa  o
probabile, dei  quali  tuttavia  alla  chiusura  dell'esercizio  sono
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
  Nella voce 'trattamento di fine  rapporto  di  lavoro  subordinato'
deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. 
  Nella voce  ratei  e  risconti  attivi  devono  essere  iscritti  i
proventi  di  competenza   dell'esercizio   esigibili   in   esercizi
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura  dell'esercizio  ma
di competenza di esercizi successivi. Nella  voce  ratei  e  risconti
passivi devono essere iscritti i costi di  competenza  dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e  i  proventi  percepiti  entro  la
chiusura dell'esercizio ma  di  competenza  di  esercizi  successivi.
Possono essere iscritte in  tali  voci  soltanto  quote  di  costi  e
proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia  in
ragione del tempo.". 
(IV Direttiva, articoli 15, 17, 18 e 21).