Art. 10 
                         Attivita' soggette 
 
  1. Le norme del presente capo si applicano  a  tutte  le  attivita'
lavorative nelle quali vi e' il  rischio  di  esposizione  al  piombo
metallico od ai suoi composti ionici, qui di  seguito  indicati  come
"piombo". 
  2. Le norme del presente  capo  non  si  applicano  alle  attivita'
estrattive di minerali contenenti  piombo  ed  alla  preparazione  di
concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera. 
  3. Nell'allegato  I  sono  indicate  a  titolo  esemplificativo  le
attivita' lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo.