Art. 11 
                       Valutazione del rischio 
 
  1. Per tutte le attivita' lavorative di cui all'art. 10  il  datore
di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei lavoratori al
piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive. 
  2.  Detta  valutazione  tende,   in   particolare,   ad   accertare
l'inquinamento   ambientale   prodotto   dal   piombo   aerodisperso,
individuando i punti di emissione ed i punti a maggior rischio  delle
aree lavorative,  e  comprende  una  determinazione  dell'esposizione
personale dei  lavoratori  al  piombo  ed  una  determinazione  della
piombemia. 
  3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui  agli  articoli
12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione
di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione  di  piombo  nell'aria
   superiore a 40 microgrammi di  piombo  per  metro  cubo  di  aria,
   espressa come media ponderata in funzione del tempo su un  periodo
   di riferimento di otto ore giornaliere; 
b) livelli  individuali  di  piombemia  uguali  o  superiori   a   35
   microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente
   correlabili all'esposizione. 
  4. Il datore di lavoro  effettua  nuovamente  la  valutazione  ogni
volta che  si  verifichino  nelle  lavorazioni  delle  modifiche  che
possono  comportare  un  aumento  significativo  dell'esposizione  al
piombo  e,  comunque,  trascorsi  tre  anni  dall'ultima  valutazione
effettuata. 
  5.  Nuove  valutazioni  sono  inoltre  effettuate,  ogni  qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato. 
  6. Per le imprese gia' in attivita' la valutazione di cui al  comma
1 e' effettuata entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Per  le  imprese  che  intraprendono  le
attivita' lavorative  di  cui  all'articolo  10,  la  valutazione  e'
effettuata non prima di 90 giorni dalla  data  dell'effettivo  inizio
dell'attivita' e non oltre centottanta giorni dalla data medesima. 
  7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati  prima
dell'effettuazione della valutazione di cui  ai  precedenti  commi  e
sono informati dei risultati. Detti risultati sono  riportati  su  un
apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero  dei
loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza.