Art. 16 
               Superamento dei valori limite biologici 
 
  1.  Quando  la  piombemia  individuale  supera  il  valore  di   60
microgrammi di  piombo  per  100  millilitri  di  sangue,  il  medico
competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad  una
visita medica, nonche' ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e
ne informa il datore di lavoro. 
  2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le  misure  necessarie
per identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche  con
eventuali  ulteriori  misurazioni  della  concentrazione  di   piombo
nell'aria, informando i  lavoratori  interessati  del  superamento  e
delle misure che intende  adottare.  In  conformita'  al  parere  del
medico competente, le misure cautelative possono  consistere  in  una
riduzione del tempo di esposizione o nell'allontamento del lavoratore
dall'esposizione stessa. 
  3. Il lavoratore che non  sia  stato  allontanato  dall'esposizione
viene  sottoposto  ad  un   nuovo   controllo   della   piombemia   e
dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine  di  tre  mesi.  Se  il
valore di 60 microgrammi di  piombo  per  100  millilitri  di  sangue
continua ad essere superato, egli non puo' essere  mantenuto  al  suo
posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e
la  durata  di  tale  permanenza  e'  convenientemente  ridotta,   su
indicazione  del  medico  competente.  Il  lavoratore   puo'   essere
assegnato in alternativa, su conforme parere del  medico  competente,
ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore. 
  4. Le misure cautelative di cui  al  comma  3  possono  non  essere
applicate nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P.  del
lavoratore  interessato  sono,  a  giudizio  del  medico  competente,
compatibili con la sua normale attivita' lavorativa. 
  5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni  indicate  ai
commi precedenti sono sottoposti a  visita  medica  ed  al  controllo
della  piombemia  e  dell'A.L.A.U.  o  delle  Z.P.P.  ad   intervalli
stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino
a che i valori dei parametri misurati non risultano, a  giudizio  del
medico competente, compatibili con l'attivita' lavorativa normalmente
svolta dagli stessi. 
  6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori: 
   Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue; 
   A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina; 
   Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina, 
il  datore  di  lavoro  allontana  al  piu'  presto   il   lavoratore
interessato da qualsiasi esposizione al piombo. Per  tale  lavoratore
si continua ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al
comma 5. 
  7. Contro le  misure  adottate  nei  loro  riguardi,  i  lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui  ai  commi  precedenti  possono
inoltrare  ricorso  all'organo  di  vigilanza  entro  trenta  giorni,
informandone per iscritto il datore di lavoro. 
  8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1. 
  9. Per le lavoratrici in eta' fertile il  riscontro  di  valori  di
piombemia superiori a 40 microgammi di piombo per 100  millilitri  di
sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione.