Art. 16 Superamento dei valori limite biologici 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonche' ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di lavoro. 2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento e delle misure che intende adottare. In conformita' al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nell'allontamento del lavoratore dall'esposizione stessa. 3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di tre mesi. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non puo' essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza e' convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore puo' essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore. 4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere applicate nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. del lavoratore interessato sono, a giudizio del medico competente, compatibili con la sua normale attivita' lavorativa. 5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultano, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attivita' lavorativa normalmente svolta dagli stessi. 6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori: Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue; A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina; Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina, il datore di lavoro allontana al piu' presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 5. 7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro. 8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1. 9. Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione.