Art. 19 
                         Misure di emergenza 
 
  1. Se si verificano eventi  che  possono  provocare  un  incremento
rilevante  dell'esposizione   al   piombo,   i   lavoratori   debbono
abbandonare immediatamente la zona  interessata.  Potranno  accedervi
unicamente  i  lavoratori  addetti  ai  necessari   interventi,   con
l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  comunica  all'organo  di  vigilanza  il
verificarsi di tali eventi e  riferisce  sulle  misure  adottate  per
ridurre al minimo le conseguenze.