Art. 20 
                  Operazioni lavorative particolari 
 
  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui  natura
e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori al  piombo  nell'aria
superi il valore limite di cui all'articolo 18, comma  1,  e  per  le
quali non si possono attuare misure tecniche preventive per  limitare
l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro predispone un piano
di lavoro  contenente  tutte  le  misure  destinate  a  garantire  la
protezione dei lavoratori e dell'ambiente. 
  2. L'organo  di  vigilanza  e'  informato  di  quanto  sopra  prima
dell'inizio  delle  operazioni  e  puo'  disporre   l'attuazione   di
ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di
lavoro. 
  3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti  ad  un
controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente, tenuto  anche  conto
dei  risultati  della  misurazione  dell'A.L.A.U.,  ne   ravvisa   la
necessita', il lavoratore e' sottoposto ad ulteriori esami clinici  e
biologici. 
  4. I lavoratori  ovvero  i  loro  rappresentanti  sono  previamente
consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1.