Art. 20 Operazioni lavorative particolari 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria superi il valore limite di cui all'articolo 18, comma 1, e per le quali non si possono attuare misure tecniche preventive per limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente. 2. L'organo di vigilanza e' informato di quanto sopra prima dell'inizio delle operazioni e puo' disporre l'attuazione di ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro. 3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente, tenuto anche conto dei risultati della misurazione dell'A.L.A.U., ne ravvisa la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici. 4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1.