Art. 10.
(Credito d'imposta: norma di attuazione)
1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli
articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,
dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a
ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma
1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle
partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve
essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in
quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante
l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova
costruzione ovvero della partecipazione, la regolarita' documentale
dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste
dall'articolo 3, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 7,
comma 1, e dell'articolo 8. La predetta certificazione deve essere
corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un
perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.
3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero
dell'industria, del commercio e dll'artigianato forma un elenco
secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle
dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli
articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le
quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica
all'impresa la concessione del credito d'imposta.
4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo
se corredate dalla certificazione di cui al comma 2.
5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione
nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie
residue non permettano la concessione del beneficio nella misura
determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale
in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 -
con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del
comma 8.
6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano
richiesto i contributi di cui all'articolo 12.
7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto
l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna
annualita' e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione
dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei
crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato
esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento e'
disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici
per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e'
riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al
comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative
disponibilita' finanziarie.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i
relativi importi.
10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.