Art. 10. 
              (Credito d'imposta: norma di attuazione) 
 
1. Ai fini della concessione del credito di  imposta  previsto  dagli
articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e  4,
dichiarano   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato l'importo dei  costi  sostenuti  con  riferimento  a
ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma
1, alle spese di cui agli articoli 7 e  8  ovvero  all'entita'  delle
partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1. 
2. Alla dichiarazione del  legale  rappresentante  dell'impresa  deve
essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente  del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o  in
quello   dei   ragionieri   e   periti   commerciali   -   attestante
l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni  di  nuova
costruzione ovvero della partecipazione, la  regolarita'  documentale
dei  medesimi  e  la  loro  conformita'   alle   tipologie   previste
dall'articolo 3, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo  7,
comma 1, e dell'articolo 8. La predetta  certificazione  deve  essere
corredata da una perizia giurata redatta da  un  ingegnere  o  da  un
perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali. 
3.  Sulla   base   delle   dichiarazioni   pervenute   il   Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dll'artigianato  forma  un  elenco
secondo l'ordine cronologico, risultante dalla  data  di  spedizione,
mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  delle
dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
della dichiarazione il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di  cui  agli
articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9,  comma  2,  entro  le
quali  e'  ammissibile  la  fruizione  del  beneficio,   e   comunica
all'impresa la concessione del credito d'imposta. 
4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3  solo
se corredate dalla certificazione di cui al comma 2. 
5.  Per  le  dichiarazioni   collocate   nella   medesima   posizione
nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita'  finanziarie
residue non permettano la  concessione  del  beneficio  nella  misura
determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione  percentuale
in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e  1992  -
con i fondi stanziati per  l'anno  successivo,  in  applicazione  del
comma 8. 
6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che  abbiano
richiesto i contributi di cui all'articolo 12. 
7. Con proprio decreto da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende  noto
l'avvenuto  esaurimento  degli  stanziamenti  previsti  per  ciascuna
annualita' e, contestualmente, trasferisce allo stato  di  previsione
dell'entrata le somme corrispondenti  all'ammontare  complessivo  dei
crediti  d'imposta  attribuiti  alle  imprese.  In  caso  di  mancato
esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento e'
disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario. 
8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici
per  mancanza  di  capienza  finanziaria,  il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco  di  cui  al
comma  3,  negli  anni   successivi   nei   limiti   delle   relative
disponibilita' finanziarie. 
9. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di  ciascun
anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta  con  i
relativi importi. 
10.  Con  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.