Art. 11.
(Disposizioni tributarie)
1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito
d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui
all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo
d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55,
comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i
contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai
sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituto dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere
indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il
beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma
3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi.
Esso puo' essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul
reddito (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla
concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso
del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata
in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in
diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA
successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella
quale il credito e' stato indicato.
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui
all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del
recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a
tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal
comma 5 dell'articolo 13.
Note all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 55, comma 3, del D.P.R.
n. 917/1986. (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
(Omissis).
"Art. 3 - sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche
in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
b) i proventi di denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita' esclusi i contributi di cui
alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tuttavia
l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in
apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia
utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso
personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati
ai soci".
- Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, del D.P.R.
n. 633/1972, cosi' come sostituito dall'art. 1 del D.P.R.
n. 24/1979:
"Art. 13 (Base imponibile). - La base imponibile delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e'
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi
dovuti da altri soggetti".
- Si trascrive il testo dell'art. 57 del D.P.R. n.
633/1972:
"Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
cosi' come modificato dal D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506:
"Art. 17 (Termini per l'iscrizione a ruolo). - Le imposte
liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti comprese quelle riscuotibili mediante
versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in
ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a
pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma
dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere
iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidata in base
alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta.
L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui
redditi agrari determinati dall'ufficio base alle
risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli
formativi e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello per il quale l'imposta stessa e' dovuta.
Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte
liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono
essere iscritte in ruoli formati e consegnati
all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo".