Art. 11. (Disposizioni tributarie) 1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24. 3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' stato indicato. 4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.
Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): (Omissis). "Art. 3 - sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54; b) i proventi di denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci". - Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, cosi' come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 24/1979: "Art. 13 (Base imponibile). - La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti". - Si trascrive il testo dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972: "Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto". - Si trascrive il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito cosi' come modificato dal D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506: "Art. 17 (Termini per l'iscrizione a ruolo). - Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidata in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta. L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio base alle risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli formativi e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale l'imposta stessa e' dovuta. Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo".