Art. 11. 
                      (Disposizioni tributarie) 
1. Ai fini  della  formazione  del  reddito  di  impresa  il  credito
d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9  e  i  contributi  di  cui
all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze  attive  del  periodo
d'imposta in cui sono stati  concessi,  ai  sensi  dell'articolo  55,
comma 3, lettera b),  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
2. Il credito d'imposta di cui  agli  articoli  6,  7,  8  e  9  e  i
contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi  ai
sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  sostituto  dall'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24. 
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve  essere
indicato, a  pena  di  decadenza,  nella  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso  del  quale  e'  concesso  il
beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10,  comma
3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei  redditi.
Esso puo' essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta  sul
reddito (IRPEF), dell'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche
(IRPEG)  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  (ILOR),   fino   alla
concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo  d'imposta  nel  corso
del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e'  computata
in  diminuzione  dell'imposta  relativa   ai   periodi   di   imposta
successivi,  ma  non  oltre  il  quarto,  ovvero  e'   computata   in
diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti  dell'IVA
successivi alla presentazione della dichiarazione dei  redditi  nella
quale il credito e' stato indicato. 
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle  finanze  di  cui
all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui  all'articolo  57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e all'articolo 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  del
recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle  somme  dovute  a
tale titolo si applicano gli interessi  nella  misura  stabilita  dal
comma 5 dell'articolo 13. 
 
          Note all'art. 11:
          - Si trascrive il testo dell'art. 55, comma 3,  del  D.P.R.
          n.    917/1986. (Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi):
          (Omissis).
          "Art. 3 - sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
          a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche
          in  forma  assicurativa,  di  danni   diversi   da   quelli
          considerati  alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e
          alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
          b) i proventi di denaro o in natura conseguiti a titolo  di
          contributo  o  di  liberalita'  esclusi i contributi di cui
          alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tuttavia
          l'ammontare di tali proventi, se sia stato  accantonato  in
          apposito  fondo  del passivo, concorre a formare il reddito
          nell'esercizio   e   nella  misura  in  cui  il  fondo  sia
          utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite  di
          esercizio   o  i  beni  ricevuti  siano  destinati  all'uso
          personale o familiare dell'imprenditore o  siano  assegnati
          ai soci".
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, del D.P.R.
          n.  633/1972, cosi' come sostituito dall'art. 1 del  D.P.R.
          n. 24/1979:
          "Art.  13  (Base  imponibile).  -  La base imponibile delle
          cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di  servizi   e'
          costituita  dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          dovuti  al  cedente  o  prestatore  secondo  le  condizioni
          contrattuali,  compresi  gli  oneri  e  le  spese  inerenti
          all'esecuzione  e  i  debiti  o  altri  oneri  verso  terzi
          accollati  al cessionario o al committente, aumentato delle
          integrazioni  direttamente  connesse  con  i  corrispettivi
          dovuti da altri soggetti".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  57  del  D.P.R.  n.
          633/1972:
          "Art. 57 (Termine  per  gli  accertamenti).  -  Gli  avvisi
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
          notificati a pena di decadenza entro  il  31  dicembre  del
          quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata
          la dichiarazione.
          In  caso  di  omessa  presentazione  della   dichiarazione,
          l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  a norma del primo
          comma dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al  31
          dicembre  del  quinto  anno  successivo  a quello in cui la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
          Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito   nei   commi
          precedenti  le rettifiche e gli accertamenti possono essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto".
          - Si trascrive il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sul  reddito
          cosi' come modificato dal D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506:
          "Art.  17  (Termini per l'iscrizione a ruolo). - Le imposte
          liquidate  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti    comprese   quelle   riscuotibili   mediante
          versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in
          ruoli formati e consegnati  all'intendenza  di  finanza,  a
          pena  di  decadenza, entro il termine di cui al primo comma
          dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono  essere
          iscritte  a  ruolo le ritenute alla fonte liquidata in base
          alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta.
          L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni  e  sui
          redditi   agrari   determinati   dall'ufficio   base   alle
          risultanze  catastali  deve  essere  iscritta   nei   ruoli
          formativi e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di
          decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a quello per il quale l'imposta stessa e' dovuta.
          Le  imposte,  le  maggiori imposte e le ritenute alla fonte
          liquidate in base agli  accertamenti  degli  uffici  devono
          essere    iscritte    in   ruoli   formati   e   consegnati
          all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31
          dicembre   dell'anno   successivo   a   quello    in    cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo".