Art. 12.
(Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di
servizi reali)
1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in
luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su
richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio
1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai
predetti crediti d'imposta.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese
inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli
elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.
3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono
essere sotenute successivamente alla presentazione delle domande, ma
non oltre un anno dalla cessione del contributo. Non possono essere
ammessi al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una
certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui
all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti
previsti, la regolarita' della documentazione prodotta e la
conformita' delle spese alle tipologie di investimento ammissibili
alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute
anteriormente alla presentazione della domanda di certificazione deve
attestare anche l'effettivita' delle stesse.
5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure
di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle
imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto
dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione
della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato sulla base
di apposita documentazione e di una certificazione, redatta i sensi
del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute e la
conformita' delle stesse a quanto attestato con la certificazione
allegata alla domanda di cui al comma 2.
6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti,
successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita' di
cui all'articolo 10.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalita' di
presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei
benefici previsti dal presente articolo, nonche' gli ulteriori
adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso
contenute.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non
possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle
risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le
imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6,
7 e 8.