Art. 13 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1.  In  caso  di  insussistenza  delle  condizioni  previste  dagli
articoli 3, 5,  7,  8,  9  e  12,  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle  agevolazioni
e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata
comunicazione al Ministro delle finanze. 
  2. In caso di revoca delle  agevolazioni,  disposta  ai  sensi  del
comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in  misura
da due  a  quattro  volte  l'importo  dei  crediti  d'imposta  o  dei
contributi in conto capitale indebitamente fruiti. 
  3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui  all'articolo  10,
comma 2, attestanti fatti materiali non  corrispondenti  al  vero  e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
10 a 100 milioni di lire. 
  4. Qualora i beni acquistati con  il  credito  d'imposta  o  con  i
contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o
distratti  nei   tre   anni   successivi   alla   concessione   delle
agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve
essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5. 
  5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della
revoca  di  cui  al  comma  4,  disposta  per  azioni  o  per   fatti
addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma
1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un
interesse pari  al  tasso  ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data
dell'ordinativo di pagamento ovvero  alla  data  di  concessione  del
credito d'imposta. In  tutti  gli  altri  casi  la  maggiorazione  da
applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale. 
  6.  Per  le  restituzioni  di  cui  al  comma  5  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite  ai
sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del  tesoro,  al  fondo  di  cui  all'articolo  43,  comma   1,   per
l'attuazione degl interventi di cui all'articolo 6.