Art. 14.
(Agevolazioni per la diffusione commerciale)
1. A valere sulle disponibilita' attribuite per gli anni 1991 e 1992
al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la
corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi
dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la
somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle
operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394.
2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio
con l'estero il Mediocredito centrale puo' concedere, a valere sulle
proprie disponibilita' finanziarie, crediti agevolati alle piccole e
medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni,
cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi
pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di
capitale di rischio nelle societa' e imprese miste all'estero, con le
condizioni e modalita' previste per il finanziamento di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli
stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della
Sezione speciale per l'assicurazione del credito dell'esportazione
(SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i
rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato
trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi
ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalita' e
condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione
della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della
medesima legge n. 100 del 1990.
3. Entro i limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del
Ministero del tesoro, adottato di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i
finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilita' assegnate al fondo
istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di
contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo
comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 2, del D.L. n.
745/1970 recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica", convertito con modificazioni dalla legge n.
1034/1970, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge n.
295/1973:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a
medio termine (Medocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f),
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 251/1981
recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane", convertito con modificazioni dalla legge n.
394/1981 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 12 agosto 19881):
"Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale un
fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di ci
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.
Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un
comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio
con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua
delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari
qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in
caso di sua assenza da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE), o in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo
nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio tenuto
conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16
marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai
benefici del fondo le richieste relative alle piccole e
medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e
raggruppamenti fra le stersse costituiti, e alle societa' a
prevalente capitale pubblico che operano per la
commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo
si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche
limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la
domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento del fondo di cui al primo
comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio
1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 100/1990
(Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed
imprese miste all'estero):
"Art. 4. - 1. Il Mediocredito centrale e' autorizzato a
concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il
parziale finanziamento della loro quota di capitale di
rischio nelle societa' e imprese miste all'estero
partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni
e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del
Tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari
al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il
credito agevolato del settore industriale ai seni
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di
stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri
sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973,
n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della
prevista quota di capitale di rischio nella societa' o
impresa mista, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e
imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.
sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di
partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
(SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali
derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti,
all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile
all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che
saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione
medesima SACE".