Art. 14. (Agevolazioni per la diffusione commerciale) 1. A valere sulle disponibilita' attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale puo' concedere, a valere sulle proprie disponibilita' finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalita' previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito dell'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990. 3. Entro i limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilita' assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.
Note all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 745/1970 recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", convertito con modificazioni dalla legge n. 1034/1970, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge n. 295/1973: "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f), del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso". - Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 251/1981 recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", convertito con modificazioni dalla legge n. 394/1981 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 12 agosto 19881): "Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di ci all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza da un suo delegato; d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stersse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. E' autorizzato il conferimento del fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 100/1990 (Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero): "Art. 4. - 1. Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai seni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. 3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti, all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione medesima SACE".