Art. 14. 
            (Agevolazioni per la diffusione commerciale) 
1. A valere sulle disponibilita' attribuite per gli anni 1991 e  1992
al  fondo  istituito  presso  il   Mediocredito   centrale   per   la
corresponsione  di   contributi   in   conto   interessi   ai   sensi
dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26  ottobre  1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,
n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio  1973,
n. 295, e successive modificazioni e integrazioni,  e'  assegnata  la
somma di lire 100 miliardi,  in  ragione  di  lire  50  miliardi  per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento  delle
operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 
394. 
2. Sulla base delle direttive stabilite dal  Ministro  del  commercio
con l'estero il Mediocredito centrale puo' concedere, a valere  sulle
proprie disponibilita' finanziarie, crediti agevolati alle piccole  e
medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi  e  associazioni,
cui possono partecipare enti pubblici  economici  e  altri  organismi
pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di
capitale di rischio nelle societa' e imprese miste all'estero, con le
condizioni  e  modalita'  previste  per  il  finanziamento   di   cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100.  Gli
stessi  operatori  sono  ammessi  alla  garanzia  assicurativa  della
Sezione speciale per l'assicurazione  del  credito  dell'esportazione
(SACE), nei limiti delle rispettive quote di  partecipazione,  per  i
rischi politici  e  per  quelli  commerciali  derivanti  dal  mancato
trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi
ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo  modalita'  e
condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di  gestione
della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della 
medesima legge n. 100 del 1990. 
3. Entro i limiti e  con  le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
Ministero  del  tesoro,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro
del  commercio  con  l'estero,  possono  essere  utilizzate,  per   i
finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilita' assegnate al fondo
istituito presso il Mediocredito centrale per  la  corresponsione  di
contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37,  secondo
comma, del decreto-legge n. 745 del 1970. 
 
          Note all'art. 14:
          - Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 2, del D.L.  n.
          745/1970 recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa
          economica",  convertito  con  modificazioni  dalla legge n.
          1034/1970, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge n.
          295/1973:
          "E' istituito presso l'Istituto centrale per il  credito  a
          medio  termine  (Medocredito  centrale)  un  fondo  per  la
          concessione,  in  sostituzione  o  a  completamento   delle
          operazioni  indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f),
          del  secondo  comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
          n. 265, o anche  abbinati  con  le  operazioni  stesse,  di
          contributi  nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
          che gli istituti ed  aziende  ammessi  ad  operare  con  il
          Mediocredito   centrale  concedono  senza  o  con  parziale
          ricorso al Mediocredito stesso".
          - Si trascrive il testo dell'art. 2 del  D.L.  n.  251/1981
          recante  "Provvedimenti  per il sostegno delle esportazioni
          italiane", convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
          394/1981  (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
          del 12 agosto 19881):
          "Art. 2. E' istituito presso il  Mediocredito  centrale  un
          fondo  a  carattere  rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di  programmi  di  penetrazione  commerciale  di  ci
          all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
          227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.
          Il  fondo  di cui al precedente comma e' amministrato da un
          comitato nominato con decreto del  Ministro  del  commercio
          con  l'estero  di concerto con il Ministro del tesoro ed il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Il  comitato,  istituito  presso il Ministero del commercio
          con l'estero, e' composto:
          a) dal Ministro  del  commercio  con  l'estero  o,  su  sua
          delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
          b)  da  un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   del
          commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di pari
          qualifica designati dai rispettivi Ministri;
          c) dal direttore generale del Mediocredito centrale  o,  in
          caso di sua assenza da un suo delegato;
          d)  dal  direttore  generale dell'Istituto nazionale per il
          commercio  estero  (ICE),  o  in  caso  di  sua  assenza  o
          impedimento, da un suo delegato.
          Le  condizioni  e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
          finanziamenti di cui al primo comma del  presente  articolo
          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti
          con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito  ed  il  risparmio  tenuto
          conto  del  programma  di cui all'articolo 2 della legge 16
          marzo  1976,  n.  71.  Saranno  ammesse  con  priorita'  ai
          benefici  del  fondo  le  richieste relative alle piccole e
          medie imprese  comprese  quelle  agricole,  ai  consorzi  e
          raggruppamenti fra le stersse costituiti, e alle societa' a
          prevalente   capitale   pubblico   che   operano   per   la
          commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
          medie imprese del Mezzogiorno.
          La disposizione di cui al primo comma del presente articolo
          si applica anche  alle  imprese  alberghiere  e  turistiche
          limitatamente  alle  attivita'  volte  ad  incrementare  la
          domanda estera del settore.
          E'  autorizzato  il  conferimento del fondo di cui al primo
          comma della somma di lire  375  miliardi  per  il  triennio
          1981-83  in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".
          - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 100/1990
          (Norme sulla promozione della partecipazione a societa'  ed
          imprese miste all'estero):
          "Art.  4.  -  1.  Il Mediocredito centrale e' autorizzato a
          concedere crediti agevolati agli operatori italiani per  il
          parziale  finanziamento  della  loro  quota  di capitale di
          rischio  nelle  societa'   e   imprese   miste   all'estero
          partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni
          e  importo  massimo  stabiliti con decreto del Ministro del
          Tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del  commercio  con
          l'estero. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari
          al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il
          credito   agevolato   del   settore   industriale  ai  seni
          dell'articolo  20  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di
          stipula del contratto di finanziamento.  I  relativi  oneri
          sono  a  carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973,
          n. 295.
          2. In caso di mancato conferimento, anche  parziale,  della
          prevista  quota  di  capitale  di  rischio nella societa' o
          impresa  mista,  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo  7  del  decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, e relative norme d'attuazione.
          3.  Gli  operatori  italiani  che  partecipano a societa' e
          imprese miste all'estero partecipate  dalla  SIMEST  S.p.a.
          sono   ammessi,   nei  limiti  delle  rispettive  quote  di
          partecipazione, alla garanzia  assicurativa  della  Sezione
          speciale  per  l'assicurazione del credito all'esportazione
          (SACE) per i  rischi  politici  e  per  quelli  commerciali
          derivanti  dal  mancato  trasferimento  di fondi spettanti,
          all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non  imputabile
          all'operatore  nazionale secondo modalita' e condizioni che
          saranno  all'uopo  determinate  dal  comitato  di  gestione
          medesima SACE".