Art. 5. 
         (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni) 
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12  sono  concesse  ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino  investimenti
aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente: 
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi  composti  da  una  o
piu' unita' di lavoro gestite da  apparecchiature  elettroniche,  che
governino, a mezzo di programmi, la progressione  logica  delle  fasi
del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle  seguenti
funzioni  legate  al  ciclo   produttivo:   lavorazione,   montaggio,
manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio; 
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi  di  integrazione  di
una o piu' unita' di lavoro composti da robot  industriali,  o  mezzi
robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che  governino,
a mezzo di programmi, la progressione logica  delle  fasi  del  ciclo
tecnologico; 
c) la realizzazione o l'acquisizione  di  unita'  elettroniche  o  di
sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al  disegno
automatico, alla progettazione, alla produzione della  documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al  ciclo  produttivo,
al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche'  al  sistema
gestionale, organizzativo e commerciale; 
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione
delle apparecchiature edei sistemi di cui alle lettere a), b) e c); 
e) l'acquisizione di  brevetti  e  licenze  funzionali  all'esercizio
delle attivita' produttive, la formazione  del  personale  necessaria
per  l'utilizzazione  delle  apparecchiature,  dei  sistemi   e   dei
programmi di cui alle lettere a), b), c) e d); 
f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature  scientifiche
destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale; 
g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti
da   apparecchiature   elettroniche,   finalizzati   alla   riduzione
dell'inquinamento nell'ambiente. 
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche
mediante contratti di locazione finanziaria o  di  compravendita  con
riserva della proprieta',  a  norma  dell'articolo  1523  del  codice
civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. 
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono  essere
concesse per i soli investimenti di cui alle lettere  d)  ed  e)  del
comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi,
brevetti, licenze e formazione del  personale  non  possono  superare
rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per  cento  e
il 20 per cento del costo delle macchine e delle  apparecchiature  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.