Art. 5.
(Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni)
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti
aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o
piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che
governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi
del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti
funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio,
manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di
una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi
robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino,
a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di
sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno
automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo,
al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema
gestionale, organizzativo e commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione
delle apparecchiature edei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio
delle attivita' produttive, la formazione del personale necessaria
per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei
programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche
destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti
da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione
dell'inquinamento nell'ambiente.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche
mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con
riserva della proprieta', a norma dell'articolo 1523 del codice
civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere
concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del
comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi,
brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare
rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e
il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.