Art. 6.
(Agevolazioni per gli investimenti innovativi)
1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 e' concesso,
nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per
cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le
imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque
fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto
interessato.
2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma
1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di
lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35
miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322
miliardi per il 1993.
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre
agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali,
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma
possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti
delle Comunita' europee.
4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere conesse per
investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120
milioni di lire.
5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo
presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per
l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano
sulle disponibilita' di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di
lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60
miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987,
(testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
243 del 17 ottobre 1987) recante "Norme urgenti in materia
di agevolazioni della produzione industriale delle piccole
e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di
politica mineraria":
"Art. 1. - I benefici previsti dall'articolo 1 della legge
19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie
imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n.
675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per
gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di
lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile
1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle
apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del
22 dicembre 1983, nonche' di:
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite
da elaboratore elettronico, che governa a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle
seguenti funzioni legate al ciclo produttivo lavorazione
montaggio, manipolazione, controllo, trasporto
magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro
composti da robot industriali e mezzi robotizzati, gestiti
da elaboratore elettronico che governa, a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati
al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione
della documentazione tecnica alla programmazione e gestione
dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei
prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle
macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle
precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono
ammissibili per i soli pacchetti di programmi ne' per la
parte di costo eccedente quello delle macchine e delle
apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi
del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350
milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai
sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla
lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del
contributo totale.
3. Le modalita', i tempi e le procedure per la
presentazione delle domande e per la concessione dei
benefici sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commmercio e dell'artigianato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente
decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del
contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza
della revoca, le imprese debbono versare il relativo
importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del
contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 9 aprile
1984, n. 62, convertito, con modificazioni dalla legge 8
giugno 1984, n. 212.
7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono
confermate".