Art. 7. 
         (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali) 
1. I soggetti di cui all'articolo  1,  comma  3,  sono  ammessi,  nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito  d'imposta  sul  costo  di
acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', al
trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per  il
collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualita'. 
2. Il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  alla  individuazione  delle  tipologie  di  servizi
ammmissibili al beneficio di cui al comma 1. 
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  concesso  nella  misura
del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per  le  imprese
fino  a  100  dipendenti  e  da  101  a  200  dipendenti,  del  costo
effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non  superiore  a
lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato. 
4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma
1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1,  nel  limite  di
lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di  lire  15,8
miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire  38
miliardi per il 1993.