Art. 7. (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali) 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualita'. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammmissibili al beneficio di cui al comma 1. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato. 4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993.