Art. 8.
(Agevolazioni per spese di ricerca)
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato
alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30
per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo'
eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo
d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal
presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Comitato interministeriale per la politica
industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di
particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema
industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il
CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della
individuazione dei predetti comparti innovativi.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei
comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle
spese sostenute per l'attivita' di ricerca, pari al 30 per cento
della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per
ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al
totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre
periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a
condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli
6 e 12. Il credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa
ammissibile all'agevolazione, non puo' eccedere, per ciascun
soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
5. Il CIPI, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con
riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di
cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili
alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a
condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di
contabilita' ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono
cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe
concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire
450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205
miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli
interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245
miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli
interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.