Art. 8. 
                 (Agevolazioni per spese di ricerca) 
1. I soggetti di cui all'articolo  1,  comma  3,  sono  ammessi,  nel
triennio 1991-1993, a fruire di  un  credito  d'imposta,  commisurato
alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca,  pari  al  30
per cento della spesa  ammissibile  all'agevolazione,  che  non  puo'
eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun  periodo
d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste  dal
presente articolo. 
2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  il  Comitato  interministeriale  per   la   politica
industriale (CIPI), su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti  di
particolare  rilevanza  per  l'avanzamento  tecnologico  del  sistema
industriale e per il miglioramento  della  bilancia  tecnologica.  Il
CIPI  procede,   ove   occorra,   all'aggiornamento   annuale   della
individuazione dei predetti comparti innovativi. 
3. I soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  che  operano  nei
comparti di cui al comma 2 del presente articolo  sono  ammessi,  nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle
spese sostenute per l'attivita' di ricerca,  pari  al  30  per  cento
della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere,  per
ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 
4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti  in  epoca  successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta  commisurato  al
totale delle spese per investimenti sostenute  in  ciascuno  dei  tre
periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a
condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli
6 e 12. Il credito  d'imposta  pari  al  30  per  cento  della  spesa
ammissibile  all'agevolazione,  non  puo'   eccedere,   per   ciascun
soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 
5. Il CIPI, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  individua,  anche   con
riferimento allo sviluppo delle tecnologie e  degli  investimenti  di
cui all'articolo 5, comma 1, le  tipologie  delle  spese  ammissibili
alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 
6. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
condizione che i soggetti  interessati  siano  tenuti  al  regime  di
contabilita' ordinaria  anche  a  seguito  di  opzione,  e  non  sono
cumulabili  con  i  benefici  derivanti  da   disposizioni   analoghe
concernenti esenzioni o riduzioni di imposte. 
7.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire
450 miliardi per  il  biennio  1992-1993,  in  ragione  di  lire  205
miliardi  per  l'anno  1992,  ripartiti  in  eguale  misura  per  gli
interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245
miliardi  per  l'anno  1993,  ripartiti  in  eguale  misura  per  gli
interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.