Art. 9.
(Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio)
1. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui
all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un
credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5
per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di
ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque
per non piu' di 200 milioni di lire.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire
14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6
miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.