Art. 17 
                   Competenza del giudice di pace 
 
  1. L'articolo 7 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 7 - (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di  pace  e'
competente per  le  cause  relative  a  beni  mobili  di  valore  non
superiore  a  lire  cinque  milioni,  quando  dalla  legge  non  sono
attribuite alla competenza di altro giudice. 
Il  giudice  di  pace  e'  altresi'  competente  per  le   cause   di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di  veicoli  e  di
natanti, purche' il valore della controversia non superi lire  trenta
milioni. 
Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore  di
cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che  con  la  sanzione
pecuniaria sia stata  anche  applicata  una  sanzione  amministrativa
accessoria. Resta ferma la competanza  del  pretore  in  funzione  di
giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni  in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. 
E' competente qualunque ne sia il valore: 
1) per le cause relative ad  apposizione  di  termini  ed  osservanza
   delle di stanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi
   riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 
2) per le cause relative alla misura  ed  alle  modalita'  d'uso  dei
   servizi di condominio di case; 
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari  o  detentori  di
   immobili adibiti a civile abitazione in materia di  immissioni  di
   fumo  o  di  calore,  esalazioni,  rumori,  scuotimenti  e  simili
   propagazioni che superino la nomale tollerabilita'; 
4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative  irrogate
   in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto  del
   Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309". 
 
          Note all'art. 17:
          la legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
          - L'art. 75 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza,  approvato  con  D.P.R.  n. 309/1990, e'
          cosi' formulato:
          "Art. 75 (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Chiunque,  per
          farne  uso  personale,  illecitamente  importa,  acquista o
          comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose
          non superiore a quella media  giornaliera,  determinata  in
          base  ai  criteri  indicati al comma 1 dell'articolo 78, e'
          sottoposto alla sanzione amministrativa  della  sospensione
          della  patente di guida, della licenza di porto d'armi, del
          passaporto e di ogni altro  documento  equipollente  o,  se
          trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi
          di   turismo,   ovvero   del  divieto  di  conseguire  tali
          documenti, per un periodo da due  a  quattro  mesi,  se  si
          tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
          tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo
          da  uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
          psicotrope comprese nelle tabelle II e  IV  previste  dallo
          stesso  articolo  14.  Competente  ad applicare la sanzione
          amministrativa e'  il  prefetto  del  luogo  ove  e'  stato
          commesso il fatto.
          2.  Se  i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di
          cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali  da  far
          presumere  che  la  persona  si asterra' per il futuro, dal
          commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per  una
          sola  volta,  il  prefetto definisce il procedimento con il
          formale invito a non fare piu' uso delle  sostanze  stesse,
          avvertendo il soggetto delle conseguenze.
          3.  In  ogni caso, se si tratta di persona minore di eta' e
          se nei suoi confronti non risulta  ultimamente  applicabile
          la  sanzione  di  cui  al comma 1, il prefetto definisce il
          procedimento con il formale invito a non fare piu'  uso  di
          sostanze  stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto
          delle conseguenze a suo danno.
          4. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  norme  della
          sezione  II  del capo I e il secondo comma dell'articolo 62
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto  provvede
          anche  alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo
          121.
          5. Accertati i fatti, gli  organi  di  polizia  giudiziaria
          procedono  alla  contestazione  immediata,  se possibile, e
          senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
          6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione  il
          prefetto  convoca  dinanzi  a  se'  o ad un suo delegato la
          persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le
          ragioni  della  violazione,  nonche'  per  individuare  gli
          accorgimenti  utili  per prevenire ulteriori violazioni. In
          tale attivita' il prefetto e' assitito dal personale di  un
          nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
          7.  Gli  organi  di polizia giudiziaria possono invitare la
          persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione
          immediata a presentarsi  immediatatamente,  ove  possibile,
          dinanzi  al prefetto o al suo delegato affinche' si proceda
          al colloquio di cui al comma 6.
          8. Se l'interessato e' persona minore di eta', il  prefetto
          convoca,  se  possibile ed opportuno, i familiari, li rende
          edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia  delle
          strutture   terapeutiche   e   rieducative   esistenti  nel
          territorio della provincia, favorendo l'incontro  con  tali
          strutture.
          9.  Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda
          di   sottoporsi   al   programma   terapeutico   e   socio-
          riabilitativo  di  cui  all'articolo  122  e  se ne ravvisi
          l'opportunita', sospende  il  procedimento  e  dispone  che
          l'istante   sia   inviato   al  servizio  pubblico  per  le
          tossicodipendenze per  la  predisposizione  del  programma,
          fissando   un   termine  per  la  presentazione  e  curando
          l'acquisizione  dei  dati  necessari   per   valutarne   il
          comportamento    complessivo   durante   l'esecuzione   del
          programma, fermo restando il segreto professionale previsto
          dalle  norme  vigenti  ai  fini  di  ogni  disposizione del
          presente testo unico.
          10. Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie  locali  e
          di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga
          attivita'   di   prevenzione   e  recupero.  Puo'  assumere
          informazioni,  presso  le  stesse  strutture,  al  fine  di
          valutare l'opportunita' del trattamento.
          11.  Se  risulta che l'interessato ha attuato il programma,
          ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha  concluso,
          il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
          12.  Se  l'interessato non si presenta al servizio pubblico
          per le tossicodipendenze entro il termine  indicato  ovvero
          non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite e
          lo  interrompe  senza  giustificato  motivo, il prefetto lo
          convoca nuovamente dinanzi a se' e lo  invita  al  rispetto
          del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui puo'
          andare  incontro.  Se l'interessato non si presenta innanzi
          al prefetto, o dichiara di rifiutare  il  programma  ovvero
          nuovamente  lo  interrompe  senza  giustificato  motivo, il
          prefetto  ne  riferisce  al  procuratore  della  Repubblica
          presso  la pretura o al procuratore della Repubblica presso
          il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini
          dell'applicazione delle misure di  cui  all'art.  76.  Allo
          stesso  modo  procede  quando  siano  commessi per la terza
          volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
          13. Degli accertamenti e degli atti di  cui  ai  commi  che
          precedono   puo'   essere   fatto   uso  soltanto  ai  fini
          dell'applicazione delle misure e  delle  sanzioni  previste
          nel presente articolo e nell'art. 76.
          14.  L'interessato  puo'  chiedere di prendere visione e di
          ottenere copia degli atti di cui al presente  articolo  che
          riguardino  esclusivamente  la sua persona. Nel caso in cui
          gli  atti  riguardino  piu'  persone,  l'interessato   puo'
          ottenere  il rilascio di estratti delle parti relative alla
          sua situazione.
          15. In attesa della costituzione dei  nuclei  operativi  il
          prefetto  si  avvale, anche ai fini del colloquio di cui al
          comma 6,  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  altre
          strutture di cui al comma 10.
          16.  Per  le  esigenze  connesse  ai  compiti attribuiti al
          prefetto il Governo e' delegato ad emanare, nel termine  di
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          26  giugno  1990,  n.  162,  un  decreto  legislativo   con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a)     previsione     della     istituzione    nei    ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno  di  una  apposita
          dotazione  organica di assistenti sociali, complessivamente
          non  superiori  a  duecento  unita',   per   l'espletamento
          nell'ambito  delle  prefetture  degli adempimenti di cui al
          presente  articolo,  e  delle  attivita'  da  svolgere   in
          collaborazione    con   il   servizio   pubblico   per   le
          tossicodipendenze e con le altre strutture  operanti  nella
          provincia;
          b)  previsione  delle  qualifiche funzionali e dei relativi
          profili professionali riferiti al  personale  di  cui  alla
          lettera  a)  in  conformita'  ai  principi  stabiliti dalla
          normativa vigente per i ruoli  dell'Amministrazione  civile
          dell'interno;
          c)  previsione  che  per  la  copertura  dei posti di nuova
          istituzione  il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato  a
          bandire  pubblici  concorsi  e  a  procedere  alle relative
          assunzioni in servizio  con  l'osservanza  delle  procedure
          previste  dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; d)
          previsione che il  prefetto  possa   anche   avvalersi   di
          personale  volontario,  previa  verifica  di una comprovata
          competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
          17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera
          a), e' determinato in lire 6.050 milioni annui  a  decorere
          dal 1991".