Art. 18 
                       Competenza del pretore 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente: 
"Il pretore e' competente per le cause,  anche  se  relative  a  beni
immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non
siano di competenza del giudice di pace". 
 
          Nota all'art. 18:
          - Il testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, come
          sostituito dall'art. 3 della legge 27 novembre 1990, n. 353
          (a   decorrere   dal   1   gennaio  1993,  a  seguito  del
          differimento del termine  di  entrata  in  vigore  previsto
          dall'art.  50  della  presente legge) poi modificato (dal 2
          gennaio 1993) dagli  articoli  18  e  47  della  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.   8   (Competenza  del  pretore).  -  Il  pretore  e'
          competente per le cause, anche se relative a beni immobili,
          di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non
          siano di competenza del giudice di pace.
          E' competente qualunque ne sia il valore:
          1) per le azioni possessorie, salvo il  disposto  dell'art.
          704,  e  per  le  denunce di nuova opera e di danno temuto,
          salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;
          2) (per le cause  relative  ad  apposizione  di  termini  e
          osservanza   delle  distanze  stabilite  dalla  legge,  dai
          regolamenti o  dagli  usi  riguardo  al  piantamento  degli
          alberi e delle siepi) (numero in vigore il 1 gennaio 1993,
          abrogato dal giorno successivo);
          3)  per  le  cause  relative  a  rapporti di locazione e di
          comodato di immobili urbani e  per  quelle  di  affitto  di
          aziende,  in  quanto  non siano di competenza delle sezioni
          specializzate agrarie;
          4) (per le cause relative alla misura e alle  modalita'  di
          uso dei servizi di condominio di case) (numero in vigore il
          1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)".