Art. 19 
                             Connessione 
 
  1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: 
"Se una causa di competenza del giudice di pace sia  connessa  per  i
motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con  altra  causa  di
competenza del pretore o del tribunale, le relative  domande  possono
essere proposte innanzi al pretore o  al  tribunale  affinche'  siano
decise nello stesso processo. 
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono  proposte  davanti
al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il  giudice  di  pace
deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del  pretore
o del tribunale". 
 
          Nota all'art. 19:
          -  Il  testo  dell'art.  40 del codice di procedura civile,
          come modificato dall'art. 5 della legge 27  novembre  1990,
          n.  353  (a  decorrere  dal  1 gennaio 1993, a seguito del
          differimento del termine  di  entrata  in  vigore  previsto
          dall'art.  50  della  presente  legge) e come ulteriormente
          modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
          "Art. 40  (Connessione).  -  Se  sono  proposte  davanti  a
          giudici  diversi  piu'  cause  le  quali,  per  ragione  di
          concessione, possono essere decise in un solo processo,  il
          giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio
          per  la  riassunzione  della  causa  accessoria  davanti al
          giudice della causa principale, e negli altri casi  davanti
          a quello preventivamente adito.
          La  connessione  non  puo'  essere eccepita dalle parti ne'
          rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e  la  rimessione
          non  puo'  essere  ordinata  quando  lo  stato  della causa
          principale  o   preventivamente   proposta   non   consente
          l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
          Nei  casi  previsti  negli  articoli 31, 32, 34 35 e 36, le
          cause, cumulativamente proposte o successivamente  riunite,
          debbono  essere trattate e decise con rito ordinario, salva
          l'applicazione del solo rito speciale quando  una  di  tali
          cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
          Qualora  le  cause connesse siano assoggettate a differenti
          riti speciali debbono essere trattate  e  decise  col  rito
          previsto  per  quella tra esse in ragione della quale viene
          determinata la competenza o, subordine, con  rito  previsto
          per la causa di maggior valore.
          Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello
          divenuto  applicabile  ai sensi del terzo comma, il giudice
          provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
          Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa
          per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e  36  con
          altra  causa  di competenza del pretore o del tribunale, le
          relative domande possono essere proposte innanzi al pretore
          o  al  tribunale  affinche'  siano  decise   nello   stesso
          processo.
          Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte
          davanti  al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il
          giudice  di  pace  deve  pronunziare  anche  d'ufficio   la
          connessione a favore del pretore o del tribunale".