Art. 21 
                      Giudizio secondo equita' 
 
  1. Il secondo comma  dell'articolo  113  del  codice  di  procedura
civile e' sostituito dal seguente: 
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non
eccede lire due milioni". 
 
          Nota all'art. 21:
          - Il testo dell'art. 113 del codice  di  procedura  civile,
          gia'  modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.
          399, come ulteriormente modificato  (dal  2  gennaio  1993)
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  113  (Pronuncia  secondo diritto). - Nel pronunciare
          sulla causa il giudice deve seguire le norme  del  diritto,
          salvo  che  la  legge  gli atribuisca il potere di decidere
          secondo equita'.
          Il giudice di pace decide secondo equita' le cause  il  cui
          valore non eccede lire due milioni".