Art. 22 
   Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale 
 
  1.  Dopo  l'articolo   310   del   codice   di   procedura   civile
l'intitolazione: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE  E
AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla  seguente:  "Titolo  II.  -  DEL
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE". 
  2. L'articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al  procedimento  davanti  al
tribunale). 
- Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per  tutto
cio' che non e' regolato nel presente  titolo  o  in  altre  espresse
disposizioni, e' retto dalle norme relative al  procedimento  davanti
al tribunale, in quanto applicabili".