Art. 23 
                    Poteri istruttori del giudice 
 
  1. L'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 312 - (Poteri istruttori  del  giudice).  -  Il  pretore  o  il
giudice  di  pace  puo'  disporre  d'ufficio  la  prova  testimoniale
formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione  dei  fatti
si sono riferite a persone che appaiono  in  grado  di  conoscere  la
verita'".