Art. 24 Querela di falso 1. L'articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 313 - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".