Art. 24 
                          Querela di falso 
 
  1. L'articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 313 - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il
pretore o il giudice di pace, quando ritiene il  documento  impugnato
rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette  le  parti
davanti  al  tribunale  per  il  relativo  procedimento.  Puo'  anche
disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".