Art. 25 Forma della domanda 1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE". 2. L'articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".