Art. 26 
              Rappresentanza davanti al giudice di pace 
 
  1. L'articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al
giudice di pace le  parti  possono  farsi  rappresentare  da  persona
munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato,
salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. 
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere  e  a
conciliare".