Art. 26 Rappresentanza davanti al giudice di pace 1. L'articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".