Art. 28 
                      Costituzione delle parti 
 
  1. L'articolo 319 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 319 - (Costituzione delle parti). - Le parti  si  costituiscono
depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di  cui
all'articolo 316 con  la  relazione  della  notificazione  e,  quando
occorre, la procedura, oppure presentando tali documenti  al  giudice
in udienza. 
Le parti, che non hanno precedentemente  dichiarato  la  residenza  o
eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del  giudice  di
pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel  processo  verbale
al momento della costituzione".