Art. 30 
                              Decisione 
 
  1. L'articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene  matura
la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni
e a discutere la causa. 
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni  dalla
discussione".