Art. 30
Decisione
1. L'articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura
la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni
e a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla
discussione".