Art. 30 Decisione 1. L'articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".