Art. 31 Conciliazione in sede non contenziosa 1. L'articolo 322 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio".