Art. 32 Termini per le impugnazioni 1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello".
Nota all'art. 32: - Il testo dell'art. 325 del codice di procedura civile, gia' modificato dall'art. 47 della legge 27 novembre 1990, n. 353, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'apposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta".