Art. 33 
                            Impugnazione 
 
  1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura  civile
e' sostituito dal seguente: 
"Sono  altresi'  inappellabili  le  sentenze  del  giudice  di   pace
pronunziate secondo equita'". 
 
          Nota all'art. 33:
          - Il testo dell'art. 339 del codice  di  procedura  civile,
          come sostituito dall'art. 35 della legge 14 luglio 1950, n.
          581, gli modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 1984,
          n.  399,  e  come  ulteriormente  modificato (dal 2 gennaio
          1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono essere
          impugnate con appello  le  sentenze  pronunciate  in  primo
          grado,  purche'  l'appello  non  sia  escluso dalla legge o
          dall'accordo delle parti a  norma  dell'art.  360,  secondo
          comma.
          E'  inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato
          secondo equita' a norma dell'art. 114.
          Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace
          pronunziate secondo equita'".