Art. 34 Giudice dell'appello 1. All'articolo 341 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 341 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399, poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del pretore e del Tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".