Art. 34 
                        Giudice dell'appello 
 
  1. All'articolo 341 del codice di procedura civile e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
"L'appello contro le sentenze del  giudice  di  pace  si  propone  al
tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che  ha  pronunciato
la sentenza". 
 
          Nota all'art. 34:
          - Il testo dell'art. 341 del codice  di  procedura  civile,
          come  sostituito dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n.
          399, poi modificato (dal 2 gennaio 1993)  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  341  (Giudice  dell'appello).  - L'appello contro le
          sentenze  del  pretore   e   del   Tribunale   si   propone
          rispettivamente  al tribunale e alla corte di appello nella
          cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la
          sentenza.
          L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone
          al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che  ha
          pronunciato la sentenza".