ART. 15. 
               Acquisti, espropriazioni ed indennizzi 
 
  1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma  7,  puo'
prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche
mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di  cui
al comma 5, secondo le norme generali vigenti. 
  2.   I    vincoli    derivanti    dal    piano    alle    attivita'
agro-silvo-pastorali  possono  essere  indennizzati  sulla  base   di
principi equitativi. I vincoli, temporanei o  parziali,  relativi  ad
attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi  ed
indennizzi,  che  tengano  conto  dei  vantaggi  e  degli   svantaggi
derivanti dall'attivita' del parco.  Con  decreto  da  emanare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge  il
Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di  attuazione  del
presente comma. 
  3. L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i  danni  provocati  dalla
fauna selvatica del parco. 
  4.  Il  regolamento  del  parco  stabilisce  le  modalita'  per  la
liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da  corrispondersi
entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento. 
  5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo
oneroso della proprieta' e  di  diritti  reali  sui  terreni  situati
all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12,  comma
2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti  privati
di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,  n.
590, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi  dalla
notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la
descrizione catastale  dei  beni,  la  data  della  trasmissione  del
possesso,  l'indicazione  del  prezzo  e  delle  sue   modalita'   di
pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o
il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco
puo', entro un anno dalla trascrizione  dell'atto  di  compravendita,
esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e  di
ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo. 
  7. L'Ente parco provvede  ad  istituire  nel  proprio  bilancio  un
apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno,
per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito
programma, con opportune priorita'. 
 
          Nota all'art. 15:
          -  Il  testo  dell'art.  8,  primo  comma,  della  legge n.
          590/1965 (Disposizioni per  lo  sviluppo  della  proprieta'
          coltivatrice)  e' il seguente:  "In caso di trasferimento a
          titolo oneroso o  di  concessione  in  enfiteusi  di  fondi
          concessi  in  affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a
          colonia parziaria, o a  compartecipazione,  esclusa  quella
          stagionale,  l'affittuario,  il  mezzadro,  il  colono o il
          compartecipante, a parita' di  condizioni,  ha  diritto  di
          prelazione  purche'  coltivi  il  fondo  stesso  da  almeno
          quattro  anni  (*),  non   abbia   venduto,   nel   biennio
          precedente,  altri  fondi  rustici  di imponibile fondiario
          superiore a lire mille, salvo il caso di cessione  a  scopo
          di  ricomposizione  fondiaria,  ed  il  fondo  per il quale
          intende esercitare  la  prelazione  in  aggiunta  ad  altri
          eventualmente  posseduti  in  proprieta'  od  enfiteusi non
          superi  il  triplo  della  superficie  corrispondente  alla
          capacita' lavorativa della sua famiglia".
          (*) Il limite e' stato ridotto a due anni dall'art. 7 della
          legge 14 agosto 1971, n. 817.