ART. 16. 
           Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali 
 
1.  Costituiscono   entrate   dell'Ente   parco   da   destinare   al
conseguimento dei fini istitutivi: 
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; 
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; 
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; 
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di  cui
all'articolo 3 della legge  2  agosto  1982,  n.  512,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
e) gli eventuali redditi patrimoniali; 
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge,  i  proventi  dei
diritti d'ingresso e di privativa e le altre  entrate  derivanti  dai
servizi resi; 
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; 
h) i proventi delle sanzioni derivanti da  inosservanza  delle  norme
regolamentari; 
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente
parco. 
2. Le attivita' di cessione di  materiale  divulgativo,  educativo  e
propagandistico di prodotti  ecologici,  nonche'  le  prestazioni  di
servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono  sottoposte
alla normativa per la disciplina del commercio. 
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette  alla
disciplina dell'imposta sul valore  aggiunto.  La  registrazione  dei
corrispettivi si effettua in base all'articolo  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  sostituito
dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo  dell'uso  dei  registratori  di
cassa. 
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio. 
 
          Nota all'art. 16:
          - Il testo dell'art. 3  della  legge  n.  512/1982  (Regime
          fiscale  dei  beni  di rilevante interesse culturale) e' il
          seguente:
          "Art. 3 (Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche
          e giuridiche). - Il secondo comma dell'art. 10 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
          "Sono inoltre deducibili:
          1)  le  spese  sostenute  dai   soggetti   obbligati   alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1›  giugno 1939, n. 1089, e successive
          modificazioni e integrazioni, e del decreto del  Presidente
          della  Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409, nella misura
          effettivamente rimasta a carico.
          La necessita' delle spese, quando  non  siano  obbligatorie
          per   legge,  deve  risultare  da  apposita  certificazione
          rilasciata   dalla   competente   soprintendenza,    previo
          accertamento  della loro congruita' effettuato d'intesa con
          l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;
          2)  le  erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di   fondazioni,   di
          associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione o il restauro delle cose indicate  nell'articolo
          1  della  legge  1›  giugno  1939,  n.  1089,  e successive
          modificazioni e integrazioni, e nel decreto del  Presidente
          della  Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409, ivi comprese
          le erogazioni effettuate per l'organizzazione di  mostre  e
          di   esposizioni,   che   siano   di   rilevante  interesse
          scientifico culturale, delle  cose  anzidette,  e  per  gli
          studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
          mostre e le esposizioni, gli studi  e  le  ricerche  devono
          essere autorizzati previo parere del competente comitato di
          settore  del  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
          ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali
          che dovra' approvare la previsione di  spesa  ed  il  conto
          consuntivo.
          Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
          tempi  necessari  affinche'  le  erogazioni  fatte a favore
          delle   associazioni   legalmente    riconosciute,    delle
          istituzioni  e  delle  fondazioni  siano utilizzate per gli
          scopi preindicati, e controlla l'impiego  delle  erogazioni
          stesse.
          Detti   termini   possono,  per  causa  non  imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le erogazioni liberali, non  integralmente  utilizzate  nei
          termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla
          destinazione,    affluiscono,    nella    loro   totalita',
          all'entrata dello Stato.
          Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1)
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  il  mancato  assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili  vincolati,  la tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese
          del reddito.   L'Amministrazione per  i  beni  culturali  e
          ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici
          tributari  delle  violazioni  che  comportano  la decadenza
          delle  agevolazioni;  dalla  data  di   ricevimento   della
          comunicazione   iniziano  a  decorrere  i  termini  per  il
          pagamento dell'imposta e dei relativi accessori"".
          Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598,  e  successive
          modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
          "Sono tuttavia deducibili:
          1)   le   spese   sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1› giugno 1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni, e del decreto del Presidente
          della  Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409, nella misura
          effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
          quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare  da
          apposita   certificazione   rilasciata   dalla   competente
          soprintendenza, previo accertamento della  loro  congruita'
          effettuato   d'intesa   con   l'ufficio   tecnico  erariale
          competente per territorio;
          2) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello  Stato,
          di   enti   o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni,  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro  svolgono o promuovono attivita' di studio, ricerca e
          di  documentazione  di   rilevante   valore   culturale   e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione o il restauro delle cose indicate  nell'articolo
          1  della  legge  1›  giugno  1939,  n.  1089,  e successive
          modificazioni e integrazioni, e nel decreto del  Presidente
          della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
          le erogazioni effettuate per l'organizzazione di  mostre  e
          di esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico
          culturale,  delle  cose  anzidette,  e  per  gli studi e le
          ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le
          esposizioni,  gli  studi  e  le  ricerche   devono   essere
          autorizzati,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale, per  i  beni  culturali  e
          ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali
          che  dovra'  approvare  la  previsione di spesa ed il conto
          consuntivo.
          Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
          tempi necessari affinche'  le  erogazioni  fatte  a  favore
          delle    associazioni    legalmente   riconosciute,   delle
          istituzioni e delle fondazioni  siano  utilizzate  per  gli
          scopi  preindicati,  e controlla l'impiego delle erogazioni
          stesse.
          Detti  termini  possono,  per  causa  non   imputabile   al
          donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla
          destinazione,   affluiscono,    nella    loro    totalita',
          all'entrata dello Stato.
          Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1)
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  il mancato assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili vincolati, la tentata esportazione  non  autorizzata
          di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese
          dal  reddito.  L'Amministrazione  per  i  beni  culturali e
          ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici
          tributari delle  violazioni  che  comportano  la  decadenza
          dalle   agevolazioni;   dalla  data  di  ricevimento  della
          comunicazione  iniziano  a  decorrere  i  termini  per   il
          pagamento dell'imposta e dei relativi accessori".
          - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione
          e  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' come
          sostituito  dall'art.  1  del  D.P.R.   n.   24/1979,   poi
          modificato  dall'art.  11  del  D.P.R. 30 dicembre 1981, n.
          793, e' il seguente:
          Art.   24.   (Registrazione   dei   corrispettivi).   -   I
          commercianti  al  minuto  e  gli altri coantribuenti di cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare globale,  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.  21  sesto  comma,   e,   distintamente   all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione deve essere  eseguita  entro  il  giorno  non
          festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state
          effettuate.  Le  operazioni  assoggettate  all'obbligo  del
          rilascio della  ricevuta  fiscale  devono  essere  annotate
          distintamente secondo l'aliquota applicabile.
          Nella   determinazione   dell'ammontare   giornaliero   dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissioni  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle indicate nel terzo comma  dell'art.  17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
          Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto, che
          effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti  ad
          aliquote  d'imposte diverse, il Ministro delle finanze puo'
          consentire, stabilendo le modalita' da  osservare,  che  la
          registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili
          sia   fatta   senza  distinzione  per  aliquote  e  che  la
          ripartizione  dell'ammontare  dei  corrispettivi  ai   fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
          I commercianti al minuto che tengono il registro di cui  al
          primo  comma  in  luogo  diverso  da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o in ciascuno dei luoghi in  cui  svolgono  l'attivita'  di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze".