ART. 17. 
                      Riserve naturali statali 
 
1. Il decreto istitutivo  delle  riserve  naturali  statali,  di  cui
all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della  riserva
ed il relativo organismo di gestione, ne precisa  le  caratteristiche
principali,  le  finalita'  istitutive  ed  i   vincoli   principali,
stabilendo  altresi'  indicazioni  e  criteri  specifici  cui  devono
conformarsi il  piano  di  gestione  della  riserva  ed  il  relativo
regolamento  attuativo,  emanato   secondo   i   principi   contenuti
nell'articolo 11 della presente legge. Il  piano  di  gestione  della
riserva ed  il  relativo  regolamento  attuativo  sono  adottati  dal
Ministro  dell'ambiente  entro  i  termini  stabiliti   dal   decreto
istitutivo  della  riserva  stessa,  sentite  le  regioni  a  statuto
ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Sono vietati in particolare: 
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; 
b)  l'accesso  nelle  riserve  naturali  integrali  a   persone   non
autorizzate, salvo le modalita' stabilite dagli  organi  responsabili
della gestione della riserva.