ART. 19. 
                 Gestione delle aree protette marine 
1. Il raggiungimento delle  finalita'  istitutive  di  ciascuna  area
protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato  centrale  per
la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette  ma-
rine, l'Ispettorato centrale si avvale delle  competenti  Capitanerie
di porto.  Con  apposita  convenzione  da  stipularsi  da  parte  del
Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro  della  marina
mercantile,  la  gestione  dell'area  protetta  marina  puo'   essere
concessa ad enti pubblici, istituzioni  scientifiche  o  associazioni
riconosciute. 
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque  confinanti
con un'area protetta terrestre, la gestione e' attribuita al soggetto
competente per quest'ultima. 
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita'  che  possono
compromettere la tutela delle caratteristiche  dell'ambiente  oggetto
della  protezione  e  delle  finalita'   istitutive   dell'area.   In
particolare sono vietati: 
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e
vegetali  nonche'   l'asportazione   di   minerali   e   di   reperti
archeologici; 
b) l'alterazione  dell'ambiente  geofisico  e  delle  caratteristiche
chimiche e idrobiologiche delle acque; 
c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; 
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e
di cattura; 
e) la navigazione a motore; 
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 
4. I divieti di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  si  applicano  ai
territori inclusi nelle aree protette marine. 
5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per  la  difesa
del  mare  dagli  inquinamenti,  e'  approvato  un  regolamento   che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado  di
protezione necessario. 
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare  ricomprese  nelle  aree
protette possono essere concessi in uso esclusivo  per  le  finalita'
della gestione dell'area medesima  con  decreto  del  Ministro  della
marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno
dell'area protetta fanno parte della medesima. 
7. La sorveglianza nelle aree protette  marine  e'  esercitata  dalle
Capitanerie di porto,  ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  31
dicembre 1982, n. 979. 
 
          Nota all'art. 19:
          -   Il   testo   dell'art.   28  della  legge  n.  979/1982
          (Disposizioni  per  la  difesa  del   mare),   cosi'   come
          modificato  dall'art.  2 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
          e' il seguente:
          "Art. 28. - In attuazione dei principi di cui agli articoli
          1 e 26 il  Ministro  della  marina  mercantile  promuove  e
          coordina  tutte le attivita' di protezione, tutela, ricerca
          e valorizzazione del mare e delle sue risorse  ed  assicura
          il  raggiungimento  delle  finalita' istitutive di ciascuna
          riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del
          mare, di cui all'art. 34.
          Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle  riserve  ma-
          rine,  l'Ispettorato  centrale  si  avvale delle competenti
          capitanerie di porto.
          Presso  ogni  capitaneria  competente  e'   istituita   una
          commissione  di  riserva, nominata con decreto del Ministro
          della marina mercantile e cosi' composta:
          a) il comandante di porto che la presiede;
          b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati  dai
          comuni medesimi;
          c)   un   rappresentante   delle  regioni  territorialmente
          interessate;
          d) un rappresentante delle  categorie  economico-produttive
          interessate   designato   dalla  camera  di  commercio  per
          ciascuna delle province nei cui confini e' stata  istituita
          la riserva;
          e)   due   esperti  designati  dal  Ministro  della  marina
          mercantile in relazione alla particolari finalita' per  cui
          e' stata istituita la riserva;
          f)  un  rappresentante  delle  associazioni  naturalistiche
          maggiormente  rappresentative  scelto  dal  Ministro  della
          marina  mercantile  fra  una  terna di nomi designati dalle
          associazioni medesime;
          g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
          h)  un  rappresentante  dell'Amministrazione  per  i   beni
          culturali e ambientali;
          i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.
          Con   apposita  convenzione  da  stipularsi  da  parte  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          marina  mercantile,  la  gestione della riserva puo' essere
          concessa  ad  enti  pubblici,   istituzioni   scientifiche,
          associazioni riconosciute.
          La  commissione  affianca  la capitaneria e l'ente delegato
          nella  gestione  della  riserva,  formulando   proposte   e
          suggerimenti  per  tutto  quanto  attiene  al funzionamento
          della riserva medesima.
          In particolare la commissione da' il  proprio  parere  alla
          proposta   del   regolamento   di  esecuzione  del  decreto
          istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi  comprese
          le  previsioni  relative  alle spese di gestione, formulata
          dalla capitaneria o dall'ente delegato.
          Il  regolamento  e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della marina
          mercantile, sentita la Consulta  per  la  difesa  del  mare
          dagli inquinamenti".