ART. 21. 
                      Vigilanza e sorveglianza 
1. La vigilanza  sulla  gestione  delle  aree  naturali  protette  di
rilievo  internazionale  e  nazionale  e'  esercitata  per  le   aree
terrestri  dal  Ministro  dell'ambiente  e   per   le   aree   marine
congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina
mercantile. 
2. La sorveglianza sui territori  delle  aree  naturali  protette  di
rilievo internazionale e  nazionale  e'  esercitata,  ai  fini  della
presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla
attuale pianta organica dello  stesso.  Per  l'espletamento  di  tali
servizi e di quant'altro affidato al Corpo  medesimo  dalla  presente
legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro  dell'ambiente  di  concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le
strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il  Ministero
dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale
degli stessi, secondo modalita' stabilite dal  decreto  medesimo.  Il
decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di reclutamento e
di  ripartizione   su   base   regionale,   nonche'   di   formazione
professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai  dipendenti
dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di  sorveglianza  da
esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari  obblighi  di
servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
la qualifica di guardia giurata. Fino alla  emanazione  del  predetto
decreto alla sorveglianza provvede il Corpo  forestale  dello  Stato,
sulla   base   di   apposite   direttive   impartite   dal   Ministro
dell'ambiente, d'intesa con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata  ai
sensi dell'articolo 19, comma 7.