Art. 4. 
                        Assistenza sanitaria 
 
  1. Il Governo determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i  livelli
di assistenza sanitaria da assicurare in  condizioni  di  uniformita'
sul territorio nazionale nonche'  gli  standard  organizzativi  e  di
attivita' da utilizzare per il calcolo  del  parametro  capitario  di
finanziamento di ciascun livello assistenziale per  l'anno  1992.  Il
provvedimento e' adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini  dell'articolo
1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti  limiti
e principi: 
    a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti  nel  rispetto
delle  disposizioni  di  legge,  delle   direttive   comunitarie   e,
limitatamente alle modalita' di erogazione, degli accordi  di  lavoro
per il personale dipendente; 
    b) gli standard organizzativi e di attivita' sono  determinati  a
fini di calcolo  del  parametro  capitario  di  finanziamento  e  non
costituiscono vincolo  organizzativo  per  le  regioni  e  le  unita'
sanitarie locali; 
    c) il parametro capitario per ciascun livello  di  assistenza  e'
finanziato in  rapporto  alla  popolazione  residente.  La  mobilita'
sanitaria interregionale e' compensata in sede nazionale; 
    d) per favorire la manovra di rientro e'  istituito,  nell'ambito
delle disponibilita' del  Fondo  sanitario  nazionale,  un  fondo  di
riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di
servizi eccedenti gli standard di riferimento; 
    e) in ogni caso e'  garantita  la  somministrazione  gratuita  di
farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla
spesa  sanitaria  prevista   dalle   leggi   vigenti.   La   verifica
dell'andamento della spesa  ed  il  rispetto  dell'uniformita'  delle
prestazioni e' effettuata in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano. I risultati dalla verifica sono trasmessi al  Parlamento  al
31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali
misure correttive. 
  2.  Le  regioni,  con  apposito  provvedimento  programmatorio   di
carattere generale anche a stralcio del  piano  sanitario  regionale,
possono dichiarare la decadenza delle  convenzioni  in  atto  per  la
specialistica esterna e con  le  case  di  cura  e  rideterminare  il
fabbisogno di attivita' convenzionale  necessarie  per  assicurare  i
livelli  obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto  delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre  1985,
n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni
sanitarie private gestite  da  persone  fisiche  e  da  societa'  che
erogano prestazioni  poliambulatoriali,  di  laboratorio  generale  e
specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di  diagnostica
per  immagini,  di  medicina  fisica  e  riabilitazione,  di  terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare  in  vivo  e  in  vitro.
Dette  istituzioni   sanitarie   sono   sottoposte   al   regime   di
autorizzazione e vigilanza sanitaria di  cui  all'articolo  43  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario
o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione  tecnica  e
funzionale  dei  servizi  e  del  possesso  dei   prescritti   titoli
professionali da parte del personale che ivi opera. 
  3. In attuazione di quanto previsto dalla 23 ottobre 1985, n.  595,
i cui standard vengono rideterminati prevedendo  l'utilizzazione  dei
posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua,
la dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di  cui
lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione  o  alla  lungodegenza
post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in
ordine alla costituzione di aree  funzionali  omogenee  nonche'  alla
necessita' di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo stand-
ard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo
atto programmatorio di cui  al  comma  2,  a  ristrutturare  la  rete
ospedaliera  operando  le   trasformazioni   di   destinazione,   gli
accorpamenti  e  le  disattivazioni  necessari  per   conseguire   il
raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo  restando  che  il
finanziamento del livello assistenziale corrispondente  terra'  conto
solo dei posti-letto e del  tasso  di  utilizzazione  prescritti.  Le
regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto  previsto  dalla
legge 12 febbraio 1968, n. 132,  il  modello  delle  aree  funzionali
omogenee con presenza obbligatoria di day hospital, conservando  alle
unita' operativa che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine
alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione
e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle
risorse  umane  e  strumentali.  Per  le  istituzioni   di   ricovero
convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento  a  bilancio  e  le
rette di degenza  sono  calcolati  considerando  solo  i  posti-letto
utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non  inferiore  al
75 per cento. Per l'eventuale eccedenza il personale derivante  dalla
ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  sono  attivate  forme  di
mobilita' obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con
le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  tenendo
prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione
del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per  il  pagamento
delle rette delle case  di  cura  private,  le  giornate  di  degenza
predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1992, la quota di partecipazione  alla
spesa farmaceutica del 40 per cento e' elevata al 50  per  cento  con
arrotondamento alle cinquecento lire superiori, la quota fissa  sulle
singole prescrizioni farmaceutiche, e' determinata in lire 3.000 e in
lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici, e per i  prodotti
in fleboclisi e in confezione monodese. Tale quota e' dovuta da tutti
i cittadini, esclusi i pensionati esentati dalla partecipazione  alla
spesa sanitaria per motivi  di  reddito  e  gli  invalidi  di  guerra
titolari  di  pensione   diretta   vitalizia,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi  invalidi
per  servizio.  La  quota  di  partecipazione  alla  spesa   per   le
prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del  decreto-
legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di medicina  fisica
e di riabilitazione e' determinata nella misura del 50 per  cento.  A
decorrere dal  1  gennaio  1992,  per  ciascuna  ricetta  relativa  a
prestazioni  sanitarie,  esclusi  i  ricoveri,  diverse   da   quelle
farmaceutiche,  e'  dovuta  una  quota  fissa  di   lire   3.000   da
corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non esenti
dalla partecipazione alla  spesa  sanitaria.  E'  soppresso  l'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 
407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di  laboratorio  e  per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' fissato in lire
70.000   per   prescrizioni   contemporanee   di   ciascuna    branca
specialistica oltre  al  pagamento  della  quota  fissa  per  singola
ricetta; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali e'
determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate
con il cura; il limite massimo di in lire 70.000 per ciclo  di  cura;
il limite  massimo  di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica  e'
fissato in lire 50.000 per ricetta oltre  al  pagamento  della  quota
fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul  prezzo  di
vendita  al  pubblico  delle  specialita'  medicinali  in  prontuario
terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul  prezzo
di vendita al pubblico al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
(IVA); per i farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo  di  vendita  al
pubblico al netto dell'IVA.  Il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
provvedere  alla  corresponsione  alle  fermacie  di  quanto  dovuto,
trattiene una quota pari al 2,5 per cento dell'importo al  lordo  dei
ticket. A decorrere dal 1 gennaio 1992  i  prezzi  delle  specialita'
medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo  19,  comma  4,
lettera a), e b), della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  sono  ridotti
dalle seguenti misure percentuali, specialita' medicinali con  prezzo
fino a lire 15.000: 1 per cento, specialita' medicinali con prezzo da
lire 15.001 a lire 50.000; 2 per cento;  specialita'  medicinali  con
prezzo superiore a lire 50.000; 4 per  cento.  La  riduzione  non  si
applica ai prezzi delle specialita'  medicinali  determinati  con  il
metodo di cui al provvedimento del CIP n.  29  del  1990,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai  prezzi  dei
farmaci di cui alla parte A dell'allegato  alla  direttiva  87/22/CEE
del Consiglio del 22 dicembre  1986,  ed  inclusi  nell'articolo  10,
comma 2, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a  quelli  di
biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni  effettuate  dalle
formacie  i  nuovi  prezzi  si  applicano  al   quindicesimo   giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  relativo
provvedimento del CIP. Nel 1992 non si da' luogo  all'ammissione  nel
prontuario  di  nuove  specialita'  che  rappresentino  modifiche  di
confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di  specialita'
gia' presenti nel prontuario e che comportino un  aumento  del  costo
per ciclo terapeutico. A decorrere  dal  1  gennaio  1992  l'aliquota
dell'IVA sulle specialita' medicinali collocate nella classe  di  cui
all'articolo 19, comma 4, lettere c) e d), della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e' determinata nella misura  del  19  per  cento.  Le  ricette
carico  del  Servizio  sanitario   nazionale   per   prescrizioni   o
prestazioni con prezzo superiore a lire  100.000  sono  sottoposte  a
controllo, anche con riscontri presso  gli  assistiti,  adottando  il
codice fiscale come numero distintivo del  cittadino,  incrociando  i
dati di esenzione con quelli fiscali e previdenziali e inserendo  gli
esenti   per    reddito    nelle    verifiche    fiscali    a    cura
dell'amministrazione finanziaria, adottando metodiche che  permettano
l'evidenziazione  delle  ricette  per  gli  esenti,  formalizzando  e
pubblicizzando gli indicatori di consumo di farmaci di esenzione  per
cittadino e di consumo dei farmaci per giornata  di  degenza  per  le
distinte unita' operative  ospedaliere,  riorganizzando  le  farmacie
ospedaliere e procedendo agli acquisti  di  farmaci  solo  attraverso
normali gare di appalto, adottando  la  numerazione  prograssiva  sui
bollini  autoadesivi  delle  specialita'  medicinali  ed  effettuando
dall'interno dell'Osservatorio  dei  prezzi  e  delle  tecnologie  il
controllo  incrociato  tra  i  dati  delle  forniture   farmaceutiche
industriali per regione e i dati di liquidazione alle  farmacie,  con
le seguenti azioni repressive,  anche  a  cura  dei  carabinieri  dei
Nuclei antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie di
danno del  Servizio  sanitario  nazionale  restando  attribuiti  alla
responsabilita'  regionale  gli  ulteriori  ritardi  nella   adozione
generalizzata della lettura ottica delle prescrizioni  mediche  e  la
conseguente mancata attivazione delle  Commissioni  professionali  di
verifica previste dal contratto di lavoro e  dalle  convenzioni;  gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena  attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma  6,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico dei  cittadini
e  dei  medici  che  fanno  uso   abusivo   delle   esenzioni   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le  unita'  sanitarie
locali  sono  tenuti  a  rendere  disponibili  per  la  consultazione
pubblica gli elenchi dei soggetti esenti  dalla  partecipazione  alla
spesa sanitaria per motivi di reddito. 
  5. In caso  di  spesa  sanitaria  superiore  a  quella  parametrica
correlata ai livelli obbligatori uniformi  di  cui  al  comma  1  non
compensata da minori spese in altri settori, le regioni  decidono  il
ricorso alla propria e autonoma capacita' impositiva ovvero adottano,
in condizioni di uniformita'  all'interno  della  regione,  le  altre
misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. 
  6. In deroga alla normativa vigente, e  nel  rispetto  dei  livelli
uniformi  di  assistenza  e  dei   rispettivi   finanziamenti,   sono
consentite   sperimentazioni   gestionali,   ivi   comprese    quelle
riguardanti modalita' di pagamento e di  remunerazione  dei  servizi,
quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli,
istituzioni ed associazioni volontarie  di  mutua  assistenza  aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi. 
  7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere  un  unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto e'  incompatibile  con  ogni  altro
rapporto di lavoro  dipendente,  pubblico  o  privato,  e  con  altri
rapporti anche di natura  convenzionale  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario  nazionale
e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita' o con la compartecipazione delle  quote  di  imprese  che
possono  configurare  conflitto   di   interessi   con   lo   stesso.
L'accertamento delle incompabilita' compete, anche su  iniziativa  di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore  straordinario  della
unita' sanitaria locale al  quale  compete  altresi'  l'adozione  dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di  incompatibilita'  devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. A decorrere dal  1  gennaio  1993,  al  personale  medico  con
rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio a  domanda,
anche in soprannumero, al  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione  delle
dotazioni organiche, sulla base  del  diverso  rapporto  orario,  con
progressivo   riassorbimento   delle    posizioni    soprannumerarie.
L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile  col  rapporto  unico
d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro  all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con  esclusione
di  strutture  private  convenzionate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  al
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11   luglio   1980,   n.   382.   Per   detto   personale
all'accertamento  delle  incompatibilita'  provvedono  le   autorita'
accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli  articoli
78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi  convenzionali  di
cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito
il campo di applicazione del principio di unicita'  del  rapporto  di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali. 
  8. E' abolito il controllo  dei  comitati  regionali  di  controllo
sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovere
e cura a carattere scientifico, nonche' gli enti di cui  all'articolo
41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli  enti
ospedalieri di cui all'articolo 1,  comma  13,  del  decreto-legge  6
febbraio 1991, n. 35, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle  unita'  sanitarie
locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio  di
previsione, le variazioni di  bilancio  e  il  conto  consuntivo,  la
determinazione   della   consistenza   qualitativa   e   quantitativa
complessiva del personale, la deliberazione  di  programmi  di  spese
pluriennali e  i  provvedimenti  che  disciplinano  l'attuazione  dei
contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo e'  assicurato
direttamente dalla regione, che e' tenuta a  pronunciarsi,  anche  in
forma di silenzio-assenso,  entro  quaranta  giorni  dal  ricevimento
dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. 
Per gli istituti di ricovero  a  cura  a  carattere  scientifico,  il
controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  luglio  1980,  n.  617,  e'  esteso  anche  ai
provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali  e  quelli
per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. 
Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' modificato  in
quaranta giorni. 
  9. La delegazione di parte pubblica per il  rinnovo  degli  accordi
riguardanti  il  comparto  del  personale  del   Servizio   sanitario
nazionale ed il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale  e'
costituita da  rappresentanti  regionali  nominati  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.  Partecipano  i  rappresentanti  dei
Ministeri del tesoro, del lavoro e della  previdenza  sociale,  della
sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti,  del  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  designati  dai  rispettivi  Ministri.  La
delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente,
con un apposito ufficio al quale e' preposto  un  dirigente  generale
del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini
di quanto previsto dai commi ottavo  e  nono  dell'articolo  6  della
legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti  dall'articolo  18  della
legge 12 giugno 1990 n. 146, la delegazione  regionale  trasmette  al
Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula. 
  10. Le tariffe relative alle  prestazioni  di  cui  all'articolo  7
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere
dal 1 gennaio 1992, con riferimento alle  tariffe  vigenti  nell'anno
1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e 1991; la rideterminazione deve comunque  comportare  un  incremento
delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti  al  31
dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di
cui all'articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e),  della  legge
23 dicembre 1978, n.  833  sono  trattenute  dalle  unita'  sanitarie
locali, dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  per  essere  totalmente  utilizzate  ad  integrazione   del
finanziamento di parte corrente. 
  11. Per le regioni a statuto speciale e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per  cento  e
del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli
oneri a carico dei  rispettivi  bilanci  conseguenti  alle  riduzioni
disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province  autonome
possono assumere mutui con  istituti  di  credito  nel  rispetto  dei
limiti massimi  previsti  dai  rispettivi  statuti  e  dalle  vigenti
disposizioni. 
  12. Quanto disposto dall'articol 2, comma 6, della legge 28  luglio
1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti,
non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria
direttamente o convenzionalmente  sovvenzionate  dallo  Stato,  dalle
regioni o delle unita' sanitarie locali. 
  13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di  manutenzione
straordinaria e per gli  acquisti  delle  attrezzature  sanitarie  in
sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno  1992  ad
assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse  non  superiore  a
quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13,  comma  1,
del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.   415,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,   per   un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse  finalita',
per l'anno  1992,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico nonche' gli istituti zoo-profilattici  sperimentali  sono
autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire  100
miliardi.  Il  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  delibera  gli  importi
mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura
a  carattere  scientifico  e  da  ciascun  istituto   zooprofilattico
sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e
gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da  apposito
decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento
valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288  miliardi
per gli anni  successivi  si  provvede  con  quota  parte  del  Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata. 
  14. Per le finalita' previste  dal  decreto  legislativo  8  agosto
1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati in lire  30  miliardi,
per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992  e  di  lire  90
miliardi per gli anni 1993  e  successivi.  Ai  conseguenti  maggiori
oneri  si  provvede  per  il  1991  con  quota  parte  delle  risorse
accantonate sul  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente  da
destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per  gli  anni
1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  da
vincolare alle predette finalita'. 
  15. Gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  i
policlinici   universitari   a   diretta   gestione,   gli   istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di   sanita'
possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita
quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', previo conforme parere della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano in sede di definizione della disponibilita' per i mutui. 
  16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e'
costituita, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
una commissione tecnica per la verifica, entro  il  31  luglio  1992,
degli andamenti di spesa nella distinte regioni in  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.   L'attuazione   delle
disposizioni  e'  condizione  preliminare  per  essere  ammessi  alla
verifica. La  predetta  Conferenza  esamina  in  seduta  plenaria  le
risultanze della verifica. 
  17. Per  l'anno  1992,  in  attesa  della  approvazione  del  piano
sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
alla prevenzione e' fissata in una misura  non  inferiore  al  6  per
cento. 
  18. Dal 1 gennaio 1992 i  cittadini  che  non  abbiano  ritirato  i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono  tenuti
al pagamento per  intero  della  prestazione  usufruita.  E'  compito
dell'amministratore  straordinario  della  unita'  sanitaria   locale
stabilire le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.